FALLIMENTO: la notifica del ricorso segue le norme di settore
Pubblicato il da Avv. Marco Eduardo Acampora - aggiornato il
In caso di ricorso per la dichiarazione di fallimento, l’art. 15, comma 3, (nel riprodotto testo novellato dalla L. n. 221 del 2012), afferma che sia necessario seguire l’iter normativo previsto per la notifica ed in particolare occorrerà esperire preventivamente i tentativi di notifica ordinari – pec e notifica da parte dell’ufficiale giudiziario – e, solo in subordine sarà sufficiente ai fini del suo perfezionamento, la notifica presso la Casa comunale in cui il debitore ha fissato la propria sede legale.
A tale scopo, per individuare la sede della società, ci si dovrà riferire a quella indicata negli appositi registri pubblici.
La norma di settore in parola esclude che la notifica, per produrre i propri effetti, debba eseguirsi nei confronti del titolare dell’impresa o del rappresentante legale della società sottoposta alla procedura: peculiarità che esclude l’applicazione degli artt. 138 cpc e 145 cpc.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. Pres. Rel. Di Marzio con l’ordinanza n. 4030 del 08.02.2022.