FALLIMENTO: il termine per la domanda di insinuazione al passivo è soggetto alla sospensione feriale

Pubblicato il da Dott.ssa Micaela De Vivo

Testo massima

Il termine perentorio per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo fallimentare previsto dagli articoli 16, comma 1, n. 5, e 93, comma 1, legge fall., è soggetto alla sospensione feriale dei termini, così come è possibile desumere dagli articoli 92 regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e 36-bis legge fall., in quanto si tratta di termine processuale entro il quale il giudizio deve necessariamente essere proposto, non essendo concessa altra forma di tutela del diritto. Questo il principio fissato dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Pres. Ragonesi – Rel. De Chiara, nella ordinanza del 24 novembre 2015, in merito al ricorso proposto dall’ente di riscossione avverso la pronuncia del Tribunale di Como, con la quale veniva rigettata l’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo. Più precisamente, il Tribunale adito respingeva l’opposizione de qua, ritenendo l’ente di riscossione decaduto dal diritto di proporre domanda di ammissione al passivo, stante la decorrenza del termine annuale di cui all’art. 101, comma I, L. Fallimentare, il quale non sarebbe soggetto a sospensione feriale.  Udita la relazione della causa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la Suprema Corte ha accolto il ricorso in oggetto, sostenendo la natura processuale del suddetto termine, con conseguente applicabilità ad esso delle disposizioni della L. del 7 ottobre 1969, n. 742. L’ordinanza in commento si pone quale ulteriore conferma dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia. Ed invero, quanto ribadito dalla sezione sesta della Suprema Corte trova agilmente sostegno negli artt. 3 della L. 742/1969, 36 bis della L. F., nonché 92 dell’ordinamento giudiziario n. 12/1941. Esaminando singolarmente le disposizioni sopra elencate: – l’art. 3 della L. 742/1969 stabilisce che la sospensione de qua “non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell’articolo 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonche’ alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile”; – l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario n. 12/1941 individua una serie di ipotesi, tassative, estranee alla sospensione feriale dei termini tra le quali “quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti”; – l’art. 36 bis della L.F. stabilisce espressamente che “tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale“, ricordando che trattasi, rispettivamente, di reclamo contro i decreti del Giudice Delegato e contro gli atti del Curatore. E’ evidente che, attraverso un’interpretazione a contrario, non essendovi alcun riferimento alla domanda di ammissione al passivo nelle suddette disposizioni normative, il termine per la sua presentazione non possa considerarsi estraneo alla sospensione feriale, soprattutto se si tiene conto del fatto che l’art. 3 della L. 742/1969 è norma a carattere eccezionale e, come tale, insuscettibile di applicazione analogica. Alle considerazioni fin qui svolte, si aggiungano quelle relative alla natura processuale del termine in commento. Sebbene parte della dottrina vi attribuisca natura meramente decadenziale, la giurisprudenza maggioritaria è ferma nel riconoscerne la natura processuale, giacché, elasso vanamente il suddetto termine, non è riconosciuto al cittadino altro rimedio a tutela del proprio diritto (ex multis, Cass. del 24 luglio 2012, n. 12960). Il dibattito poc’anzi richiamato non è di poco conto, soprattutto se si considera che il Legislatore non fornisce alcuna definizione della locuzione “termine processuale”, con ciò persistendo ancora notevoli problemi applicativi (sul punto, C. PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche, Torino 2010, Vol. I, p. 45).  D’altro canto, la stessa Corte Costituzionale – nelle note pronunce del 13 febbraio 1985, n. 40 e del 2 febbraio 1987, n. 49 – chiariva che la disposizione in materia di sospensione feriale andasse applicata non solo a quei termini processuali in senso stretto, bensì anche a quelli sostanziali ma con rilevanza processuale, allorquando la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l’unico rimedio per far valere un suo diritto. Pertanto, ad oggi, sembra condivisibile la tesi secondo la quale quanto stabilito dall’art. 1 L. 742/1969 non sia da limitarsi ai termini previsti dall’art. 152 c.p.c., ma vada esteso anche a quelli di decadenza per l’esercizio dell’azione che abbiano un evidente legame con il processo, come quello per la presentazione della domanda di ammissione al passivo fallimentare.  

Testo del provvedimento

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