FALLIMENTO: il curatore non può impugnare sequestro preventivo finalizzato a confisca
Pubblicato il da Redazione
Testo massima
Il curatore fallimentare non
è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro
adottato ai sensi dell’art. 19, D. Lgs. n. 231 del 2001.
La verifica delle ragione dei
terzi, al fine di accertarne la buona fede, spetta al Giudice penale e non al
Giudice fallimentare.
Questi
i principi affermati dalla Cassazione Penale, Sezioni Unite, Pres. De Roberto Rel. Marasca, con
la sentenza del 25 settembre 2014, n. 11170.
La
pronuncia trae origine dai ricorsi presentanti dalle curatele fallimentari di
due società avverso l’ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla
confisca ex artt. 19 e 53 d.lgs. 231/2001.
Le
ricorrenti lamentavano diverse violazioni di legge, ritenendo, in particolare,
eluso il necessario bilanciamento tra la pretesa punitiva dello Stato e le
finalità proprie della procedura concorsuale su tutte la tutela dei creditori
quando oggetto del sequestro siano i beni inclusi nell’attivo fallimentare,
individuando, altresì, in capo al giudice della procedura concorsuale la
competenza a tutelare i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
La
Corte ha dichiarato l’inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione
a proporre impugnazione.
Orbene,
la necessità di contemperare le ragioni dello Stato e quelle del fallimento è
stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale fino al punto di ritenere
precluso, in taluni casi, il sequestro preventivo dovuto all’ambigua
interpretazione a cui si prestava la sentenza “Focarelli” (cfr. Cass. Pen., SS.
UU., n. 29951 del 24/05/2004).
Le
SS. UU. in commento hanno risolto il contrasto precisando che tra
sequestro/confisca e fallimento non solo vi è compatibilità, ma “il sequestro prima e la confisca poi
tutelano in misura rafforzata gli interessi del ceto creditorio“. E tanto
sul condivisibile rilievo che i diritti dei terzi in buona fede non devono
essere necessariamente accertati entro la conclusione del fallimento ma anche
successivamente, persino nella fase dell’esecuzione penale.
Correttamente
affermata la compatibilità tra il sequestro/confisca e il fallimento, la
carenza di legittimazione delle curatele fallimentari emerge con cristallina
chiarezza sotto un duplice profilo: da un punto di vista processuale, la Corte
osserva che il curatore figura giuridica che assume caratteri di pubblicità e
che ha la funzione di preservare la massa fallimentare “non può agire in rappresentanza dei creditori“; sul piano
sostanziale, poi, i creditori “prima
della conclusione della procedura, non sono titolari di alcun diritto sui beni
e sono, quindi, privi di qualsiasi titolo restitutorio sui beni sottoposti a
sequestro“. Del resto, alla luce dell’art. 322 c.p.p., a cui l’art. 53,
comma I, d.lgs. 231/2001 rinvia, il curatore non ha un concreto interesse ad
agire.
Infine,
per la verifica dei diritti dei terzi le ricorrenti invocavano l’estensione
analogica delle norme sulla prevenzione antimafia che devolvono tale competenza
proprio al giudice fallimentare. Invero, la normativa in questione riveste,
pacificamente, un carattere di specialità e come tale è insuscettibile di
estensione analogica. D’altra parte, il presupposto per ricorrere all’analogia
è la preesistenza di una lacuna normativa che nel rapporto tra
sequestro/confisca e fallimento, così come ricostruito dalla Corte, non è
ravvisabile.
Testo del provvedimento