FALLIMENTO: il creditore deve provare i requisiti per riconoscimento privilegio generale su beni mobili

Pubblicato il da Dott.ssa Federica Pugliese

Testo massima

In materia di accertamento del passivo fallimentare, il creditore che richieda il riconoscimento del privilegio exart. 2751-bis, n. 5 c.c.ha l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti normativi posti a base della sua legittimazione.
Il privilegio generale sui beni mobili del debitore per le retribuzioni dei professionisti trova applicazione anche nel caso in cui il professionista sia inserito in un’associazione professionale, a condizione che il rapporto di prestazione d’opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente. Tuttavia, la proposizione della domanda per ottenere l’ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale e, dunque, l’inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio (nel caso di specie, il professionista creditore aveva agito anche in qualità di legale rappresentante dell’associazione professionale di cui faceva parte; presumendosi in tal caso l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale, era suo onere fornire la prova contraria). Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. Sesta, Pres. Di Palma – Rel. Ragonesi, con l’ordinanza del 08 settembre 2015, n. 17820. Nel caso di specie era accaduto che, il creditore proponeva ricorso per Cassazione avverso il decreto emesso ex art. 99 l.fall. del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi con il quale veniva parzialmente accolta, con esclusione del privilegio, l’opposizione avverso il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al passivo in via chirografaria. Il creditore lamentava la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell’onere probatorio, ed eccepiva l’esclusione dell’obbligo di provare in giudizio la natura privilegiata del credito da lui vantato, in assenza di contestazione da parte del curatore. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso asserendo che il Tribunale aveva correttamente applicato il principio dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. per cui “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento“; ha confermato il decreto e, aderendo ad un’impostazione consolidata in giurisprudenza riferibile alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 24651/2011, ha affermato che “in materia di accertamento del passivo fallimentare, l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti normativi che legittimano il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 5, grava sul creditore“. In particolare, nel caso di specie, il creditore aveva agito in qualità di legale rappresentante dell’associazione professionale di cui faceva parte, per un credito a titolo di prestazioni professionali. Ebbene, in casi analoghi, la Suprema Corte ha riconosciuto il privilegio generale per le retribuzioni dei professionisti sui beni mobili del debitore ex art. 2751 bis n. 5 c.c., sul presupposto che tale privilegio trova applicazione anche nel caso in cui il professionista sia inserito in un’associazione professionale, a condizione però che il rapporto di prestazione d’opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente. Tuttavia, la Corte ha  ritenuto che la domanda di ammissione al passivo da parte di uno studio professionale, come nel caso di specie, lascia presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale e dunque l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2 c.c.. Invero, la Corte ha affermato che l’onere della prova della personalità del rapporto grava sul creditore, interpretazione questa che riprendeva l’orientamento espresso dalla Corte in un’altra decisione per cui il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall’art. 2751 bis c.c., per le retribuzioni dei professionisti trova applicazione anche nel caso in cui il professionista sia inserito in un’associazione professionale, a condizione che il rapporto di prestazione d’opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente. La Corte ha richiamato, poi, altro orientamento, secondo cui “la proposizione della domanda per ottenere l’ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale, e, dunque, l’inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 2” (Cass. 18455/2011). Su tali presupposti, la Corte ha rigettato il ricorso, per mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante in capo al creditore. ?

Testo del provvedimento

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