FALLIMENTO: il credito ici va ammesso in via privilegiata

Pubblicato il da Avv. Leonardo Serra

Testo massima

Il privilegio generale sui mobili del debitore disposto dall’art. 2752 cc sui crediti per le imposte, le tasse ed i tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche in capo ai crediti dei comuni relativi all’imposta comunale sugli immobili (ICI), così come introdotta dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonostante sia temporalmente successiva e quindi non ricompresa tra i tributi introdotti dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (TU per la finanzia locale).


È questo il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi su di un caso che ha visto il Tribunale di Monza respingere l’opposizione avanzata da un Comune allo stato passivo del fallimento di una s.a.s., in quanto finalizzato ad ottenere l’ammissione in via privilegiata e non al chirografo del credito dovuto a titolo di ICI (imposta comunale sugli immobili) ai sensi dell’art. 2752, comma 4, cc.


Il Tribunale di Monza ha respinto la richiesta di ammissione al passivo in via privilegiata del credito ICI, ritenendo che l’art. 2752, comma 4, cc in quanto dispone un rinvio generico ai tributi locali – anche non disciplinati nel R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (T.U. per la finanzia locale) – non può che riferirsi ai tributi già istituiti alla data di entrata in vigore della norma medesima.


L’Ente ha proposto ricorso per cassazione contestando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2752, comma 4, cc.


Secondo quanto previsto dall’art. 2752 cc, i crediti dello Stato dovuti a titolo di imposte e sanzioni godono del privilegio generale sui mobili del debitore.


La norma riconosce poi il privilegio, anche in capo ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle provincie previsti dalla legge per la finanza locale.


L’ICI è tuttavia un’imposta che è stata introdotta con il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, quindi in un periodo successivo rispetto al R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (T.U. per la finanza locale) implicitamente richiamato dal disposto ex art. 2752 cc, nella parte in cui fa riferimento alle imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale ai fini del riconoscimento del privilegio in sede di ammissione dei crediti al passivo fallimentare.


Nel richiamare un proprio precedente giurisprudenziale, la Cassazione ha affermato che le norme che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva. L’uso dell’interpretazione estensiva è infatti il risultato di un’operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma. Ciò consente sia di determinare l’esatto ambito di operatività della norma, anche oltre il limite della sua formulazione testuale sia di identificare l’effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell’intenzione del legislatore e della causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio (Cass. civ. Sez. I, 11 agosto 2011, n. 17202).


La Cassazione ha pertanto ritenuto che il privilegio generale sui mobili del debitore sancito dall’art. 2752 cc sui crediti per le imposte, le tasse ed i tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale debba essere riconosciuto anche in capo ai crediti relativi all’ICI introdotta dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sebbene sia successiva e non sia quindi ricompresa nell’ambito dei tributi previsti dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (T.U. per la finanza locale).


La Cassazione osserva poi che tale orientamento trova conferma anche da quanto disposto dalla norma di interpretazione autentica sancita dall’art. 13, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in forza del quale il riferimento alla “legge per la finanza locale” previsto dall’art. 2752, comma 4,cc deve intendersi effettuato, con effetto ex tunc, a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali.


La Cassazione ha dunque accolto il ricorso proposto dall’Ente e, decidendo nel merito la causa, ha ammesso al passivo del fallimento il credito ICI in via privilegiata.

Testo del provvedimento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 24403/2008 proposto da:

COMUNE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore – ricorrente –

contro

FALLIMENTO ALFA S.A.S.; – intimato –

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Monza, con decreto depositato il 23/7/2008, ha respinto l’opposizione del Comune di (OMISSIS) allo stato passivo del Fallimento della ALFA s.a.s., inteso ad ottenere l’ammissione in via privilegiata, ex art.2752 cc., comma 4, anzichè al chirografo, del credito di Euro 68.546,00, a titolo di Imposta comunale sugli immobili, Ici, ritenendo che la norma cit., in quanto dispone un rinvio generico ai tributi locali (anche non disciplinati nel T.U. del 1931) non può che riferirsi ai tributi già istituiti alla data di entrata in vigore della norma medesima. Avverso detta pronuncia ricorre il Comune, con ricorso affidato ad un solo motivo. Il Fallimento intimato non ha svolto difese. Il Comune ha depositato memoria ex art.378 cpc.. Motivi della decisione 1.1.- L’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2752 c.c., comma 4, è fondato. Le sezioni unite, nella pronuncia 17202/2011, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un’operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale; e di identificare l’effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell’intenzione del legislatore, e soprattutto dalla causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio. Con la conseguenza che il privilegio generale sui mobili istituito dall’art. 2752 c.c., sui crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti dei comuni relativi all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) introdotta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, pur se successiva e quindi non compresa tra i tributi contemplati dal R.D. n. 1175 del 1931”. Il Legislatore, infine, con la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 13, convertito in L. n. 214 del 2011, e, quindi, con effetto ex tunc, ha statuito che “ai fini dell’art. 2752 cod. civ., comma 4, il riferimento alla “legge per la finanza locale” si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli contributi comunali e provinciali”. 2.1.- Accolto il ricorso, va cassato il decreto impugnato e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ex art.384 cpc., con l’ammissione del credito ICI in oggetto al privilegio. Atteso l’intervenuto orientamento delle Sezioni Unite, nonchè la recente modifica normativa, si reputa di compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, ammette il credito ICI di Euro 68.546,00 del Comune di (OMISSIS) in via privilegiata al passivo del Fallimento ALFA s.a.s. nonchè personale di R.E.L.. Compensa le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2013

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