ESTRATTI CONTO: anche se contestati sono prudentemente apprezzabili come elemento di prova
Pubblicato il da Avv. Paola Serpe - aggiornato il
Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa
Ai sensi dell’art. 1832 c.c, se l’estratto conto prodotto dalla banca non risulta debitamente comunicato al correntista o dallo stesso è stato tempestivamente contestato, il documento perde il valore probatorio privilegiato previsto da tale norma, ma è comunque prudentemente apprezzabile dal giudice come elemento di prova, a mente degli artt. 115 e 116 c.p.c
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. III civ., Pres. Olivieri, Rel. D’Arrigo, con la sentenza n. 22551 depositata il 25 settembre 2018 a conclusione del procedimento di impugnazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze in un giudizio avviato da due fideiussori nei confronti di due Istituti di Credito.
I ricorrenti, tra i motivi di gravame, hanno dedotto la violazione degli artt. 1832 e 2697 cc in relazione all’accertamento dell’importo dovuto alla banca a titolo di saldo conto.
In particolare, essi hanno rappresentato che non sarebbe stata fornita alcuna prova dell’avvenuta trasmissione degli estratti conto ad essi clienti e che, pertanto, sarebbe stata fatta erronea applicazione dell’art. 1832 c. c.
L’organo giudicante, sul punto, ha precisato che, in realtà, la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla valenza probatoria privilegiata dell’estratto conto trasmesso al correntista e non contestato.
Gli Ermellini hanno, altresì, specificato come che la Corte territoriale si sia limitata solo ad affermare che, in base all’estratto conto, la correntista fosse debitrice della Banca; in tal senso, l’estratto del conto corrente non è stato utilizzato come prova legale, ai sensi dell’art. 1832 c. c., bensì come elemento di prova prudentemente apprezzabile ex art. 116 c.p.c.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Supremo Collegio ha espresso il principio di diritto secondo cui, se l’estratto conto prodotto dalla banca non risulta debitamente comunicato al correntista o sia stato tempestivamente contestato, esso perde il valore di prova piena ma sarà comunque utilizzabile quale elemento di prova libera.
In applicazione del suddetto principio, i Giudici di legittimità hanno respinto il motivo di gravame e, conseguentemente, dichiarato il ricorso inammissibile.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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