ESPROPRIAZIONI CONTRO IL TERZO: sono litisconsorti necessari il debitore principale, il terzo proprietario e creditori

Pubblicato il da Avv. Maria Luigia Ienco

La legittimazione ad impugnare spetta a qualunque parte abbia partecipato al grado concluso col provvedimento impugnato indipendentemente dall’effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico sostanziale sul quale è intervenuta la pronuncia da appellare

Nelle opposizioni relative ad espropriazioni contro il terzo proprietario sono litisconsorti necessari sia debitore principale o diretto, che il terzo proprietario esecutato e creditori per l’evidente interesse di tutti all’esatta determinazione del credito e perfino anche soltanto delle garanzie invocate.

Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi – Rel. De Stefano, con la sentenza n. 28526 pubblicato in data 08.11.2018.

In particolare, gli ermellini nella sentenza in commento, richiamano orientamenti già consolidati in giurisprudenza:

– sia in tema di litisconsorzio necessario, confermando la necessità del litisconsorzio, nelle opposizioni relative ad espropriazioni contro il terzo proprietario, fra debitore principale o diretto, terzo proprietario esecutato e creditori, per l’evidente interesse di tutti, anche del secondo di quelli per doverne rispondere nei confronti dell’esecutato, all’esatta determinazione del credito e perfino anche soltanto delle garanzie invocate (per tutte, ove ulteriori riferimenti: Cass. 29/12/2011, n. 29748; Cass. 22/03/2011, n. 6546; tra le più recenti: Cass. 31/01/2017, n. 2333; Cass. 09/11/2017, n. 26523; Cass. ord. 28/06/2018, n. 17113);

– sia ribadendo il generale principio della legittimazione ad impugnare in capo a qualunque parte abbia partecipato al grado concluso col provvedimento impugnato (tra le tante: Cass. 15/01/1981, n. 344) e soprattutto indipendentemente dall’effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico sostanziale sul quale è intervenuta la pronuncia da appellare (Cass. 16/06/1976, n. 2250).

Concludendo così per il rigetto del ricorso e consequenziale condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

 

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