Esecuzioni, l’efficacia dell’ordine di liberazione

Pubblicato il da Avv. Antonio De Simone

Testo massima

L’efficacia dell’ordine di liberazione  L’ordine di liberazione, emesso dal Giudice dell’Esecuzione, ai sensi del comma 3 dell’art. 560 c.p.c., costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile.  Ma quali sono gli effetti nei confronti dei terzi? La questione è stata oggetto di un ampio dibattito che ha visto posizioni estremamente contrapposte sia in dottrina sia in giurisprudenza. Tuttavia se si considera che l’ordine di liberazione, che risponde alle esigenze di tutela dell’acquirente, altro non è che l’anticipazione degli effetti dell’ordine di rilascio contenuto nel decreto di trasferimento, allora la questione può essere compresa più facilmente.  La giurisprudenza, infatti, ha attribuito efficacia ultra partes all’ordine di liberazione di cui all’art. 586 c.p.c., per cui se quello emesso ai sensi dell’art. 560 co. 3 c.p.c. ne costituisce l’anticipazione, allora si è osservato che non vi sarebbe nessuna ragione logica o sistematica per ritenere che quest’ultimo abbia una portata soggettiva limitata, cosicchè il custode nell’esecuzione del provvedimento di rilascio assume una posizione analoga a quella successivamente riconosciuta all’acquirente.  In altri termini, l’esecuzione per rilascio può essere promossa o proseguita anche nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario del provvedimento che si trovi nella detenzione del bene.

Ma se l’ordine di liberazione è idoneo a spiegare i suoi effetti nei confronti dei terzi, quali sono i mezzi a tutela delle ragioni di quest’ultimi?

È da premettere che il detentore non è pregiudicato nei suoi diritti: quale soggetto passivo dell’esecuzione, infatti, può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. per far valere le proprie ragioni qualora affermi l’autonomia del proprio titolo di possesso o di detenzione dell’immobile ovvero l’opposizione di terzo ex art. 404 co. 2 c.p.c. ove sostenga la derivazione del suo titolo da quello dell’obbligato e il provvedimento esecutivo essere frutto del dolo o della collusione ai suoi danni. FOCUS  L’ordine di liberazione ha effetto contro chiunque senza o con titolo non opponibile alla procedura occupi o detenga l’immobile pignorato. Avv. Antonio De Simone

Testo del provvedimento

Esecuzioni, l’efficacia dell’ordine di liberazione - Ex Parte Creditoris