ESECUZIONI IMMOBILIARI: è invalida la notifica dell’atto di pignoramento al trust
Pubblicato il da Dott.ssa Claudia Simonetti
Testo massima
Il Giudice dell’Esecuzione immobiliare può rilevare d’ufficio l’invalidità del pignoramento quando lo stesso è eseguito, sia con riguardo alla notifica che con riguardo alla trascrizione, nei confronti di un soggetto giuridico inesistente.Il trust è soggetto giuridico inesistente, non essendo ente autonomo che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee alla stregua di una società che agisce per mezzo del suo legale rappresentante, ma piuttosto semplice rapporto tra soggetti.
La notifica dell’atto di pignoramento e la trascrizione dello stesso sono invalide, e la nullità è rilevabile d’ufficio, se eseguite nei confronti del trust e non già del trustee. Questo il principio espresso dal dott. Gianluigi Morlini, Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Reggio Emilia, che con sentenza n.307 del 25/02/2014 ha ribadito quanto esposto dal Tribunale di Reggio Emilia con l’ordinanza del 25/03/2013 oggetto dell’opposizione. In particolare, l’adito Giudicante si è uniformato a quanto logicamente argomentato nell’ordinanza resa dal dott. Fanticini (già oggetto di approfondimento sulla rivista) in merito alla rilevabilità d’ufficio della validità del pignoramento quando è diretta a verificare l’esistenza del soggetto nei cui confronti è promossa l’esecuzione, precisando che la notifica del pignoramento, oggetto di opposizione, era stata eseguita nei confronti del trust il quale non è un soggetto giuridico ma un rapporto tra soggetti. Il Trust, invero, non costituisce un centro autonomo di diritti e di obblighi e la notifica nei confronti di quest’ultimo, essendo privo, come detto, di soggettività giuridica, determina come conseguenza logico-giuridica la mancata instaurazione del rapporto processuale. Tanto basta, prosegue l’adito giudicante, a giustificare il rilievo operato dal Giudice dell’esecuzione con l’ordinanza oggetto di impugnazione, uniformandosi con ciò alle ineccepibili ed insuperabili argomentazioni espresse.
Testo del provvedimento