ESECUZIONE: regolamentazione dei termini per il deposito dell’istanza di sospensione concordata

Pubblicato il da Avv. Giorgia Viola

Testo massima

La richiesta di sospensione volontaria della procedura esecutiva è inammissibile qualora non sia stata proposta almeno venti giorni prima della scadenza del termine per la formulazione delle offerte di acquisto nella vendita senza incanto. Così si è pronunziato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dott. Felice Pizzi con l’ordinanza del 20/5/2013, dichiarando inammissibile l’istanza di sospensione proposta dal debitore di un processo esecutivo nel termine inferiore di venti giorni dalla vendita senza incanto. Sul punto è da segnalare che l’art. 624 bis cpc dispone che l’istanza di sospensione “può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto“, senza indicare se il termine sia o meno perentorio. Partendo dall’assunto che il termine per la presentazione dell’istanza non è definito come perentorio, si pone il problema di individuare le conseguenze della sua mancata osservanza. Una prima soluzione consiste nel ritenere che anche nel caso dell’art. 624 bis cpc l’inosservanza del termine sia sanzionata con la dichiarazione di inammissibilità. Viceversa se si ritiene che il termine sia ordinario, si può comunque pervenire alla stessa soluzione, ove si aderisca a quell’orientamento interpretativo prevalente nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “ai sensi dell’art. 154 cpc i termini ordinatori possono essere prorogati dal giudice che li ha emessi solo a condizione che essi non siano ancora scaduti e che la proroga non supero la durata del termine originario, mentre una ulteriore eventuale proroga – sia per l’effetto preclusivo determinato dallo spirare del termine originario, sia per il contemporaneo verificarsi della decadenza dal diritto di compiere l’attività che ne consegue, è subordinata, in conformità a quanto disposto dall’art. 12 primo comma disp. prel. cc a che ricorrano motivi particolarmente gravosi adeguatamente evidenziati nel provvedimento con il quale venga concessa. Diversamente non solo si violerebbero i richiamati principi, ma contrariamente alla volontà del legislatore, si lascerebbe alla parte interessata arbitra di decidere del corso temporale del procedimento e, una volta posto in essere l’atto rimasto per l’impedimento di una decadenza, libera di procrastinare il tempo stabilito ella legge per il determinarsi della immutabilità della situazione regolata” (Cass. 6/5/2003 n. 6895). Alla luce di ciò, si è, dunque, affermato che “la proroga, anche d’ufficio, dei termini ordinatori è consentita dall’art. 154 cpc soltanto prima della loro scadenza, sicchè il loro decorso senza la presentazione dell’istanza di proroga, determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la concessione di un nuovo termine” (Cass. 19/1/2005 n. 1064; contraria Cass. 8/2/2000 n. 1364). Argomentando a contrario, infatti, si arriverebbe alla conclusione che i debitori potrebbero chiedere la sospensione della procedura esecutiva in ogni momento e fino alla data di vendita.

Testo del provvedimento

ESECUZIONE: regolamentazione dei termini per il deposito dell’istanza di sospensione concordata - Ex Parte Creditoris