ESECUZIONE IMMOBILIARE: l’intervento è tempestivo entro l’udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita
Pubblicato il da Avv. Giuseppe Russo
Stando all’art. 565 c.p.c. l’intervento nell’espropriazione immobiliare può ritenersi tempestivo sempre che sia intervenuto entro l’udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare come tale termine vada inteso con riferimento alla data di effettiva adozione dell’ordinanza di vendita (Cass. n. 689 del 2012).
In sede di verifica circa la tempestività o meno dell’intervento, nel caso in cui all’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. anziché essere disposta la vendita, venga disposta la divisione del bene, si può pervenire alla conclusione che l’emissione dell’ordinanza di introduzione del giudizio di divisione costituisca il termine oltre il quale l’intervento debba considerarsi tardivo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Lauropoli, con l’ordinanza del 21 novembre 2023.
Nel giudizio divisionale, introdotto previa sospensione della esecuzione, si costituiva un creditore chirografario, che depositava un contestuale atto di intervento nella procedura esecutiva sospesa.
Dopo la assegnazione delle quote ai comproprietari non esecutati e la approvazione del riparto divisionale, l’esecuzione veniva riassunta per farsi luogo alla distribuzione del ricavato per la quota riferibile alla parte esecutata.
Nel redigere la bozza del riparto, il delegato considerava tardivo l’intervento del suddetto creditore, in quanto depositato dopo l’udienza fissata ai sensi degli artt. 569 e 600 c.p.c., di modo che il relativo credito non trovava soddisfazione, in ragione della incapienza del ricavato già con riguardo ai creditori tempestivi.
Sul presupposto della tempestività del proprio intervento, il creditore si opponeva all’approvazione del piano di riparto, contestando la mancata collocazione del credito, e chiedeva di partecipare alla distribuzione in concorso con gli altri chirografari tempestivi. Il Giudice dell’Esecuzione, chiamato a determinare quale fosse il termine ultimo per un intervento tempestivo nell’ambito di una procedura di espropriazione di beni indivisi, risolveva la questione nel senso della tardività dell’intervento.
Una tale conclusione veniva fondata sia sul “dato letterale costituito dal combinato disposto degli articoli 564 e 565 c.p.c., il quale fa riferimento alla udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita che consente di concludere che laddove l’ordinanza di vendita, in corso di procedura, non possa essere emessa stante la necessità di introdurre giudizio di divisione, il termine ultimo per proporre intervento tempestivo debba farsi coincidere con l’udienza, originariamente fissata per i provvedimenti di cui all’art. 569 c.p.c., nella quale viene disposta l’introduzione del giudizio di divisione e sospesa la procedura, la quale ordinariamente sarà riassunta per i soli provvedimenti sulla distribuzione”, sia sulla stessa ratio delle disposizioni, da ravvisarsi nella distinzione tra creditori tempestivi e tardivi, con il conseguente regime premiale per quelli tempestivamente attivatisi.
La soluzione lineare e sistematica della questione offerta dal Tribunale di Roma si fa preferire rispetto al diverso orientamento (si veda Tribunale Milano, Sez. III, n. 1313.2015), secondo il quale la preclusione andrebbe spostata “in avanti, quantomeno fino alla vendita disposta nell’ambito del giudizio di divisione”.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE: L’INTERVENTO IPOTECARIO SENZA TITOLO ESECUTIVO
NON È NECESSARIO DEPOSITO E NOTIFICA DELL’ESTRATTO AUTENTICO NOTARILE DELLE SCRITTURE CONTABILI
Sentenza | Cass. civ., Sez. III, Pres. De Stefano – Rel. Fanticini | 18.05.2022 | n.15996