ESECUZIONE IMMOBILIARE: il “prezzo giusto” è quello derivante da corretta applicazione regole che disciplinano vendita esecutiva

Pubblicato il da Avv. Paola Serpe - aggiornato il

ESECUZIONE IMMOBILIARE: il “prezzo giusto” è quello derivante da corretta applicazione regole che disciplinano vendita esecutiva

Il potere di sospensione previsto dall’art. 586 c.p.c. si fonda sulla lettura del “prezzo giusto” non come quello di mercato, bensì come quello risultante dalla corretta applicazione delle regole che disciplinano la vendita esecutiva.

Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall’art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall’art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell’esecuzione dopo l’aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando:

a) si verifichino fatti nuovi successivi all’aggiudicazione;

b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa;

c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l’aggiudicazione;

d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all’aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione.

Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Cagliari, Pres. Tamponi – Rel. Caschili, con l’ordinanza del 03.02.2022.

La decisione prendeva le mosse da un reclamo presentato avverso l’ordinanza con cui il giudice delle esecuzioni immobiliari rigettava l’istanza di sospensione della vendita dell’immobile in quanto la reclamante riteneva che la rilevante differenza tra il prezzo di stima e quello di aggiudicazione, ritenuto “giusto”, legittimasse la sospensione prevista dall’art. 586 c.p.c.

Il Tribunale rigettava il reclamo e confermava l’ordinanza impugnata, ritenendo che la reclamante non avesse indicato l’elemento sopravvenuto che, incidendo sul regolare svolgimento della procedura, ne avrebbe sviato la funzione, a tal punto da giungere ad una vendita ad un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto.

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