ESECUZIONE FORZATA: nullo il pignoramento con l’indicazione generica “diritti di piena proprietà, spettanti a debitori esecutati”
Pubblicato il da Avv. Viviana Villanova - aggiornato il
È elemento essenziale per la stessa funzionalità del processo esecutivo che il bene sia compiutamente e con certezza identificato fin dal pignoramento, al fine di garantirne la successiva circolazione – che si fonda sulla sua descrizione come operata appunto con l’atto iniziale della procedura espropriativa – come connaturata alle finalità del processo esecutivo. Né il creditore può pretendere di rimettere a successivi interventi, perfino ufficiosi, la specificazione dell’oggetto dell’azione esecutiva, specificazione che incombeva invece esclusivamente a lui, a cui favore era concessa la facoltà di aggredire l’altrui patrimonio, fin dal momento in cui si era indotto ad avvalersene.
È consentito sanare l’errore dalla nota di trascrizione, in virtù del principio di conservazione degli atti e raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., visto che in caso di pignoramento di beni appartenenti solo in quota all’esecutato, ove nel relativo atto non sia indicata la misura di quest’ultima, ma essa si ricavi con chiarezza dalla nota di trascrizione, la reciproca interazione tra i due atti consente di escludere ogni incertezza sull’identificazione del diritto assoggettato ad esecuzione; sicché non può essere dichiarata la nullità dell’atto di pignoramento in dipendenza della sua pure sussistente lacuna originaria.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Lecce, Pres. Silvestrini – Rel. Maggiore, con la sentenza n. 2432 del 2 novembre 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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