ESECUZIONE FORZATA: il professionista delegato non può esprimere valutazioni su merito opposizione ex art. 617 cpc
Pubblicato il da Redazione
Il professionista delegato, in quanto ausiliario del giudice dell’esecuzione, rappresenta pur sempre l’ufficio, partecipando alla iurisdictio nell’ambito dell’ordinanza di delega ex art. 591-bis c.p.c., e nei limiti di quanto da essa previsto non può prendere posizione sulla fondatezza o meno dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., da chiunque proposta e anche nella fase sommaria, per di più instando per la condanna dell’opponente alle spese perché ciò costituisce un grave vulnus alla terzietà dell’intero ufficio stesso e ciò tanto più quando l’opposizione agli atti esecutivi trovi verosimile origine in un “errore” commesso dallo stesso professionista delegato e non si faccia questione circa la sua responsabilità e le conseguenze che per lo stesso professionista ne derivano.
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., oltre al debitore esecutato, tutti i creditori sono litisconsorti necessari atteso il loro evidente interesse alla regolarità di ciascun atto esecutivo, in quanto idoneo a determinare un diverso esito della procedura, sia in ordine alla sua conclusione, sia con riferimento alla distribuzione della somma ricavata.
Il professionista delegato non è parte del processo di opposizione e non deve essere evocato in giudizio.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Salvatore Sajia con l’ordinanza n. 16219 del 19 maggio 2022.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO NON HA FUNZIONE SOSTANZIALE
Sentenza | Tribunale di Pisa, Giudice Santa Spina | 30.06.2020 | n.622