ENTE-PONTE: non ha legittimazione passiva in relazione ai rapporti estinti prima della cessione
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco
Non sussiste legittimazione passiva in capo all’Ente-ponte, nell’ipotesi in cui i rapporti controversi non erano già in essere al momento della cessione.
In caso di cessione di diritti, attività e passività costituenti una determinata azienda in favore di altro ente costituito per ragioni di continuità, deve escludersi che una pretesa relativa a un rapporto contrattuale estinto ben prima della cessione, possa costituire oggetto della stessa, non potendosi riferire tale pretesa ai “diritti, attività e passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione” di cui all’art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015.
E’ il principio di diritto affermato dalla Corte d’Appello di Bologna nella sentenza del 15.06.2021 n. 1551.
Nel caso in esame, era accaduto che una società correntista agisse in giudizio contro la banca per ottenere la ripetizione delle somme indebitamente pagate alla stessa.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea ritenendo -tra le altre cose- che non sussistesse legittimazione passiva in capo alla banca citata.
Contro la sentenza di primo grado, la cliente soccombente proponeva appello.
Sul punto, l’art. 42 del d.lgs. n. 180 del 2015 persegue la finalità di permettere la continuità delle funzioni principali dell’azienda bancaria, in quanto l’Ente-ponte viene nasce per gestire beni e rapporti giuridici già acquisiti con l’obiettivo di mantenere i rapporti essenziali di cui l’ente risolto faceva parte.
Il successivo art. 43 afferma, poi, che il “valore complessivo delle passività cedute all’ente ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti”.
A tal fine, l’art. 25 impone che la Banca d’Italia o il commissario straordinario effettuino una valutazione provvisoria, relativa a tutte le eventuali ulteriori perdite, e una definitiva, onde assicurare che queste siano pienamente rilevate e siano individuate con precisione le attività e passività cedute.
Il cessionario, pertanto, può essere chiamato a rispondere solo di passività emerse alla data di efficacia della cessione, non per quelle nate successivamente a tale momento.
Orbene, anche alla luce della disciplina codicistica relativa al trasferimento d’azienda, ai sensi dell’art. 2560 co 2 c.c., l’acquirente risponde dei debiti pregressi solo qualora risultino dai libri contabili obbligatori, escludendo dunque che il cessionario possa rispondere di passività non accertate in alcun modo al momento della cessione.
Per le ragioni suesposte. la Corte -ribadendo il difetto di legittimazione passiva dell’ente- confermava la sentenza appellata.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Oggetto di cessione sono tutti i diritti, le attività e le passività in essere alla data di efficacia dell’atto
Ordinanza | Tribunale di Reggio Emilia, II sez. civ., Giudice Stefania Calò | 12.06.2019 |
L’ISTITUTO DI CREDITO È CARENTE PER I RAPPORTI GIÀ CONCLUSI AL MOMENTO DELLA CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli | 20.02.2019 | n.158
IL RAPPORTO ESCLUSO DALLA CESSIONE NON SI TRASFERISCE AL CESSIONARIO
Ordinanza | Tribunale di Ferrara, Giudice Caterina Arcani | 29.03.2018 |