ECCEZIONE REVOCATORIA DEL CURATORE: non si applicano i termini decadenziali ex art. 69 bis l. fall.
Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia
In tema di accertamento del passivo fallimentare, i termini decadenziali dettati dall’art. 69 bis l. fall. per l’esercizio dell’azione revocatoria (ordinaria o fallimentare) da parte del curatore non trovano applicazione nel caso in cui la revocatoria sia proposta in via di eccezione ai sensi dell’art. 95, comma 1, l. fall..
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Tricomi, con l’ordinanza n. 4777 del 15 febbraio 2023.
Secondo la Suprema Corte il curatore che faccia valere in via breve la revocabilità di un atto ai sensi dell’art. 2901 c.c. come non subisce il pregiudizio dell’intervenuta prescrizione del diritto, così disponendo l’art. 95, comma 1, l.fall., nemmeno soggiace all’eccezione di decadenza dall’azione.
L’art. 69-bis l.fall., infatti, si limita a regolare la decadenza dalle azioni revocatorie (sia civilistiche, ex art. 66 l.fall. che fallimentari ex art. 67 l.fall.) ed il computo dei termini, con due preclusioni temporali alternative e consecutive, per cui dette azioni – in ambito appunto fallimentare – non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque dopo cinque anni dall’atto.
Si tratta di una previsione necessitata dalla constatazione che il curatore non è titolare del diritto di credito e dunque la sua azione, esercitandosi nell’interesse della massa, è assoggettata a termini processuali decadenziali.
La norma, disciplinando solo le decadenze dal promuovimento dell’azione, non è applicabile in via estensiva e pertanto non si estende all’eccezione revocatoria. Parimenti, la sua sollevabilità anche se l’azione sia prescritta – per maturazione al di fuori dell’ambito fallimentare – non involge il diverso istituto della decadenza, per cui il creditore non può opporre al curatore che l’eccepisca il decorso dei termini di cui all’art. 69-bis l.fall..
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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