ECCEZIONE INCOMPETENZA TERRITORIALE: l’adesione comporta la revoca del decreto ingiuntivo

Pubblicato il da Avv. Marco Eduardo Acampora - aggiornato il

ECCEZIONE INCOMPETENZA TERRITORIALE: l’adesione comporta la revoca del decreto ingiuntivo

L’adesione dell’opposto all’eccezione di incompetenza territoriale formulata dall’opponente, comporta ex art. 38 comma 2 c.p.c. che il giudice, con ordinanza, deve prendere atto di tale adesione; disporre la cancellazione della causa dal ruolo rimettendo le parti davanti al giudice competente; non pronunciarsi sulle spese, dovendovi provvedere il giudice al quale la causa è rimessa, posto che è escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza; revocare invece il decreto opposto, in quanto nullo poiché emesso da giudice incompetente.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini, con ordinanza pubblicata il 21 ottobre 2020.

Aderendo ad un principio consolidato in giurisprudenza a partire dalla sentenza n. 25180 dell’8 novembre 2013, il Giudicante ha ben chiarito quali sono le conseguenze relative all’adesione dell’opposta all’eccezione di incompetenza nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sollevata dall’opponente. Con la costituzione in giudizio, la parte opposta ha espressamente aderito all’eccezione di incompetenza, riconoscendo che il criterio di collegamento della residenza, invocato in sede monitoria, portava effettivamente alla competenza di altro Tribunale (nella fattispecie quello di Modena), ed ha quindi chiesto di applicare l’articolo 38 c.p.c., rimettendo la causa al giudice competente senza statuizione sulle spese di lite e senza revoca del decreto opposto.

Stante l’adesione dell’opposta all’eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Modena, occorre prendere atto con ordinanza di tale adesione; disporre la cancellazione della causa dal ruolo rimettendo le parti davanti al giudice competente; non pronunciarsi sulle spese della presente fase, dovendovi provvedere il giudice al quale la causa è rimessa, posto che è escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza; revocare invece il decreto opposto, in quanto nullo poiché emesso da giudice incompetente. Ciò che trasmigra al giudice ad quem non è quindi propriamente la causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo che più non esiste, ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del giudizio monitorio (Cass. n. 1372/2016, Cass. n. 16744/2009, Cass. n. 15694/2006, Cass. n. 14075/1999).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – INCOMPETENZA TERRITORIALE – DECRETO REVOCATO CON SENTENZA
L’EFFICACIA DELLA CLAUSOLA VESSATORIA E’ SUBORDINATA ALLA SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO SOLO SE PREDISPOSTA DA UNO SOLO DEI CONTRAENTI
Sentenza | Tribunale di Torino, dott. Edoardo Di Capua | 02.07.2013 | n.4451

LA COMPETENZA PER L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO HA CARATTERE INDEROGABILE
SE LA DOMANDA RICONVENZIONALE ECCEDE I LIMITI PER VALORE DEL GIUDICE DI PACE QUEST’ULTIMO DEVE SEPARARE LE CAUSE TRATTENENDO LA CAUSA DI VALORE INFERIORE E RIMETTENDO AL GIUDICE SUPERIORE LA PARTE DELLA CAUSA CHE ECCEDE LA SUA COMPETENZA
Ordinanza | Cassazione civile, sezione sesta | 08.11.2012 | n.19385

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