Due ricorsi avverso la stessa sentenza con due diversi avvocati: prevale quello notificato per primo
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Nel giudizio di cassazione, ove la stessa parte abbia proposto due ricorsi avverso la medesima decisione con il ministero di due distinti difensori, senza che l’ultimo risulti designato in sostituzione dell’altro, è ammesso l’esame del solo ricorso notificato per primo, perché nell’ordinamento processuale civile vige il principio della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che tale potere venga esercitato, si esaurisce la facoltà di critica della decisione pregiudizievole, salvo che tale ricorso non sia stato già dichiarato inammissibile o improcedibile e che quello successivamente notificato rispetti il termine di decadenza previsto dalla legge.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, II sez. pen., Pres. Rago – Rel. Di Pisa, con la sentenza n. 27427 del 2 ottobre 2020.
Nella specie, la Corte, in presenza di due ricorsi presentati per la stessa parte da due diversi difensori e notificati telematicamente nello stesso giorno, ha dichiarato inammissibile quello trasmesso 44 minuti dopo il primo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICORSO PER CASSAZIONE: ecco le modalità con le quali si devono indicare i documenti in modo specifico
In mancanza si viola il principio di autosufficienza ex art. 366, n. 6 c.p.c
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Positano | 06.07.2020 | n.13861
RICORSO PER CASSAZIONE: la mancanza di attestazione di conformità all’originale della notifica a mezzo PEC
È improcedibile quando, nel termine di venti giorni, siano state depositate solo copie analogiche degli atti
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. Frasca – Rel. Scrima | 06.06.2020 | n.10429
RICORSO PER CASSAZIONE: irrilevante l’omessa sottoscrizione della copia cartacea notificata
L’attestazione dell’ufficiale giudiziario evita effetti invalidanti
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. lav., Pres. Napoletano – Rel. Spena | 05.06.2020 | n.10775