DOCUMENTAZIONE BANCARIA DEL DEFUNTO: l’erede ha diritto a ricevere copia
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Ai sensi dell’art. 119 TUB l’erede ha diritto a ricevere copia della documentazione relativa al rapporto intercorso con l’istituto bancario. Non diversamente rileva la mancanza del consenso degli altri coeredi, trattandosi di diritto proprio di ciascuno di essi, e che ciascun erede è libero di azionare autonomamente.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Lecce, Giudice Maria Gabriella Perrone, con la sentenza n. 817 del 16 marzo 2020.
Una banca si è opposta a un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Lecce, su istanza di un’erede, le aveva ingiunto la consegna di tutti gli estratti conto, degli ultimi dieci anni, relativi al rapporto di conto corrente intestato al de cuius, nonché copia dei contratti, pegni e polizza. A sostegno dell’opposizione ha rilevato di avere positivamente evaso analoga richiesta pervenuta dalla parte ingiungente prima del ricorso monitorio, comunicando alla stessa sia il numero di c/c sia la circostanza che il saldo creditorio era stato consegnato al procuratore speciale degli eredi.
Il Tribunale, esprimendo la massima di cui sopra, ha chiarito che laddove sia stato nominato dall’insieme dei coeredi un procuratore speciale per la gestione del rapporto esistente con l’istituto di credito opponente, non importa il conferimento di una procura la privazione in capo al titolare del diritto di agire per la tutela di quanto oggetto di procura.
In ragione di ciò, sussiste il diritto della parte opposta alla ricezione di copia degli estratti conto degli ultimi dieci anni relativi al rapporto di conto corrente conto corrente e della documentazione contrattuale relativa al detto rapporto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICHIESTA EX ART. 119 TUB: può riguardare solo la copia di singole operazioni bancarie
Il diritto alla consegna delle schede contrattuali è regolato dall’art. 117 TUB
Sentenza | Tribunale di Massa, Giudice Maurizio Ermellini | 02.11.2020 | n.571
LEGITTIMARIO TOTALMENTE PRETERMESSO: ha diritto a consegna documentazione bancaria defunto
Lo prevede il Codice della Privacy, che supera il divieto dell’art. 119 TUB
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Claudia Lojacono | 01.09.2020 | n.1073
L’ESECUZIONE RELATIVA ALLA CONSEGNA DI BENI MOBILI DETERMINATI NON PUÒ ESSERE REITERATA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
NEL CASO DI DOCUMENTI BANCARI, RILEVA IL SOGGETTO LEGITTIMATO A DETENERLI ED A CONSEGNARLI
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Silvia Vaghi | 15.07.2020 | n.4350