DIVERGENZA ISC/TEAG: non può essere sanzionata con la nullità ex art. 117, 6 comma TUB

Pubblicato il da Avv. Marco Eduardo Acampora - aggiornato il

In tema di operazioni finanziarie l’ISC o TAEG esprime in percentuale il costo complessivo di un finanziamento o di un’altra operazione bancaria di concessione di credito, sicché non potendo assurgere ad elemento essenziale del contratto, giammai l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG potrebbe comportare di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento bensì soltanto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo.

L’errata indicazione dell’ISC non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell’art. 117 TUB.

L’ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, per cui appare inconferente il parametro normativo della nullità quale conseguenza dell’errata indicazione dell’ISC.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo con l’ordinanza del 19.04.2017.

Nella fattispecie processuale esaminata una società conveniva in un giudizio una Banca con la quale avevano stipulato un contratto di mutuo in merito a cui eccepivano la nullità della clausola determinativa degli interessi per aver la Banca dichiarato un indicatore sintetico di costo (di seguito ISC) inferiore rispetto a quello effettivamente applicato.

Nel merito i mutuatari chiedevano la sostituzione dell’interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo di BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, la condanna della Banca alla restituzione della somma corrispondente alla differenza del ricalcolo degli interessi secondo il rendimento minimo BOT previsto per i 12 mesi antecedenti la conclusione del contratto.

Si costituiva la Banca contestando le avverse pretese, chiedendone il rigetto poiché infondate in fatto ed in diritto.

Il Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso osservando, in via preliminare che l’ISC, quale Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito ma giammai può considerarsi un elemento essenziale del contratto sicchè l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo.

Sul punto, il Giudicante ha osservato che l’ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, per cui appare inconferente il parametro normativo della nullità quale conseguenza dell’errata indicazione dell’ISC.

Infine per maggiore chiarezza espositiva il Giudice ha dichiarato che l’errata indicazione dell’ISC non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell’art. 117 TUB.

Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava il ricorso condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della Banca convenuta.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

IVERGENZA ISC-TAEG: IRRILEVANTE IN PRESENZA DELL’ANALITICA INDICAZIONE DEI COSTI NEL CONTRATTO

IN OGNI CASO È INAPPLICABILE IL TASSO SOSTITUTIVO PREVISTO DALL’ART. 117 TUB

Sentenza | Tribunale di Modena, I sez. civile, dott.ssa Antonella Rimondini | 26.09.2017 | n.1692

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/divergenza-isc-taeg-irrilevante-in-presenza-dellanalitica-indicazione-dei-costi-nel-contratto 

ISC MUTUO DIVERGENTE: È IRRILEVANTE IN QUANTO HA NATURA SOLO INFORMATIVA

NON RENDE NULLE LE PATTUIZIONI SUGLI INTERESSI RAGGIUNTE DALLE PARTI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Sentenza | Tribunale Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 09.01.2018 | n.183

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-mutuo-divergente-irrilevante-quanto-natura-solo-informativa

 

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