DISTRAZIONE SPESE: in caso di omessa pronuncia, il rimedio è il procedimento di correzione dell’errore materiale

Pubblicato il da Redazione

DISTRAZIONE SPESE: in caso di omessa pronuncia, il rimedio è il procedimento di correzione dell’errore materiale

In tema di spese processuali, il rimedio individuato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione, si identifica nel procedimento di correzione di errore materiale (Cass., Sez. Un., n. 31033 del 2019, ex multis).

Pertanto, deve essere accolta l’istanza del difensore ritenuta un vero e proprio ricorso, tanto che ne era stata disposta l’iscrizione a ruolo.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Rossello, con l’ordinanza n. 5571 dell’1 marzo 2024.

Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che effettivamente il difensore del resistente, nel giudizio sul ricorso definito dalla stessa Sezione della Corte di Cassazione, figurava come distrattario e che nell’ordinanza del giudizio de quo era stata omessa, come emergeva dal dispositivo, la distrazione delle spese liquidate a favore del resistente predetto, non espressamente indicato come destinatario nel dispositivo, ma certamente come tale identificabile atteso il rigetto del ricorso e il riferimento nella pag. 11 della motivazione al principio di soccombenza come regolatore delle spese.

Pertanto, la Corte, visto l’art. 391 – bis c.p.c., ha disposto che l’ordinanza, resa nel giudizio sopraindicato, si intendesse corretta con l’aggiunta nel dispositivo alla pagina 12, dopo la parola “legge” e prima del punto, di: “con distrazione a favore dell’Avvocato” richiedente.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

ISTANZA DI DISTRAZIONE SPESE: NON SI DEVE REITERARE NELLE MEMORIE CONCLUSIVE

LA MANCATA RIPROPOSIZIONE NON INTEGRA TACITA RINUNCIA

Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. Frasca – Rel. Positano | 07.07.2020 | n.14098

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/istanza-di-distrazione-spese-non-si-deve-reiterare-nelle-memorie-conclusive

SPESE GIUDIZIALI: L’AVVOCATO DISTRATTARIO HA DIRITTO A COPIA ESECUTIVA DEL TITOLO NEL PROPRIO INTERESSE

È INGIUSTIFICATO IL RIFIUTO DEL CANCELLIERE DI RILASCIARE COPIA DEL DECRETO INGIUNTIVO

Sentenza | Tribunale di Benevento, Pres. est Marilisa Rinaldi | 04.12.2019 | n.3158

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/spese-giudiziali-lavvocato-distrattario-ha-diritto-a-copia-esecutiva-del-titolo-nel-proprio-interesse

SPESE GIUDIZIALI: IL DIFENSORE DISTRATTARIO È TENUTO IN PROPRIO A RESTITUZIONE SOMME A SEGUITO DI RIFORMA SENTENZA DI CONDANNA

È L’UNICO LEGITTIMATO PASSIVO RISPETTO ALL’AZIONE DI RIPETIZIONE DELL’INDEBITO OGGETTIVO PROPOSTA DAL SOCCOMBENTE

Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Michele Caccese | 23.07.2020 | n.5255

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/spese-giudiziali-il-difensore-distrattario-e-tenuto-in-proprio-a-restituzione-somme-a-seguito-di-riforma-sentenza-di-condanna

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