DEPOSITO IN REGISTRO DI CANCELLERIA DIVERSO: non si determina alcuna nullità

Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia

DEPOSITO IN REGISTRO DI CANCELLERIA DIVERSO: non si determina alcuna nullità

Il deposito in via telematica, utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenzioni, non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia in assenza di una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia per il raggiungimento dello scopo, una volta che l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia

Il ricorso in appello, tempestivamente notificato ai sensi dell’art. 327 c.p.c., con iscrizione telematica recante l’erronea indicazione di registro “contenzioso”, anziché di registro “lavoro” è ammissibile in quanto pervenuto a conoscenza dell’ufficio di cancelleria, trattandosi di una mera irregolarità rimediabile dallo stesso.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, Pres. – Rel Adriano Piergiovanni Patti con l’ordinanza n. 31371 del 24 ottobre 2022, che ha ritenuto regolare l’iscrizione a ruolo telematica pur se eseguita in un registro diverso.

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