DECRETO INGIUNTIVO: non può concedersi la provvisoria esecuzione se la pretesa non è stata sufficientemente provata in via monitoria

Pubblicato il da Avv. Paola Serpe

DECRETO INGIUNTIVO: non può concedersi la provvisoria esecuzione se la pretesa non è stata sufficientemente provata in via monitoria

Non può concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto quando la pretesa in via monitoria non sia sufficientemente dimostrata, in presenza di contratto la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta ma è stata dichiarata come non avvenuta l’erogazione della relativa somma, quale circostanza poi non smentita sul piano probatorio.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, Giudice Laura Massari, con il decreto del 24 ottobre 2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto la documentazione relativa al credito non era stata ritenuta sufficiente.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO: L’ESECUTIVITÀ PERMANE ANCHE IN CASO DI CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA DI RIGETTO DELL’OPPOSIZIONE

CIÒ FINO ALLA EVENTUALE REVOCA DELLO STESSO

Sentenza | Cass. civ., Sez. III, Pres. De Stefano – Rel. Rossi | 10.02.2023 | n.4277

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/decreto-ingiuntivo-provvisoriamente-esecutivo-lesecutivita-permane-anche-in-caso-di-cassazione-con-rinvio-della-sentenza-di-rigetto-dellopposizione

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