DECRETO INGIUNTIVO: è titolo per l’ammissione al passivo solo dopo la dichiarazione di esecutività
Pubblicato il da Avv. Alice Passacqua
Testo massima
Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo, soltanto a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c., non essendo equiparabile, sotto questo profilo, alla sentenza non irrevocabile (art. 96, 2 co, n. 3 Legge fallimentare), per cui non è ammissibile l’accertamento incidentale, in sede di giudizio di verificazione, dell’esecutività definitiva del decreto ingiuntivo sprovvisto del visto di esecutorietà di cui al predetto art. 647 c.p.c.: in mancanza, il decreto ingiuntivo, seppur non opposto, è inopponibile alla massa dei creditori.
Questo è il principio di diritto affermato dalla Cassazione civile, sezione prima, con sentenza n. 16739 pronunziata in data 23/07/2014 in materia di ammissione al passivo fallimentare. Nel caso di specie, un avvocato aveva proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Pescara aveva respinto la sua opposizione allo stato passivo del fallimento di un suo cliente, sebbene il credito vantato dal ricorrente si fondasse su un decreto ingiuntivo non opposto e munito di formula esecutiva. Ad avviso del giudice di primo grado, infatti, l’opposizione allo stato passivo del fallimento della società debitrice risultava infondata atteso che, da un lato, il provvedimento era privo del decreto di esecutorietà, e, dall’altro, il contratto di lavoro non possedeva data certa opponi bile al fallimento. Ebbene, la Suprema Corte, chiamata a pronunziarsi sul caso de quo, confermando quanto già statuito dal giudice monocratico di Pescara, ha respinto quanto affermato dal ricorrente ribadendo che il decreto ingiuntivo emesso per il recupero di un credito professionale, anche se non opposto, è insufficiente per l’ammissione al passivo fallimentare se sprovvisto del visto di esecutorietà. In conclusione, dunque, i giudici di legittimità, avvalorando il principio di diritto già affermato con sentenza n.23202/2013, hanno ribadito che, al fine di conseguire l’ammissione al passivo fallimentare, è necessaria la dichiarazione di esecutività atteso che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ed è, dunque, opponibile alla massa dei creditori, solo a seguito del visto di esecutorietà.Testo del provvedimento