CTU: l’eccezione di nullità deve essere proposta nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell’atto viziato
Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais
In materia di responsabilità della Banca, l’eccezione di nullità relativa per illegittima utilizzazione da parte del consulente tecnico d’ufficio di documenti che non poteva invece utilizzare, dev’essere formalmente proposta, a norma dell’art. 157, comma II, c.p.c., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell’atto viziato, e cioè la relazione del consulente tecnico d’ufficio, anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell’art. 195, comma III, c.p.c. Ne consegue che una volta che in sede istruttoria, e segnatamente nell’ambito di una consulenza contabile, siano stati acquisiti documenti e la regolarità di questa acquisizione non viene contestata dalla parte, i predetti documenti fanno parte del materiale probatorio che il giudice legittimamente pone a fondamento della propria decisione e concorrono a completare il quadro probatorio offerto dalla parte, anche se in ipotesi inizialmente carente.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Acierno – Rel. Russo, con l’ordinanza n. 35175 del 15 dicembre 2023.
Nel caso di specie, la ricorrente deduceva che la Corte di Appello avesse erroneamente confermato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che il difetto dell’onere della prova incombente sul correntista potesse essere sanato mediante l’acquisizione, d’ufficio, della documentazione bancaria contrattuale e contabile.
La Suprema Corte, investita della questione, ha affermato che pur non essendo stato assolto l’onere della prova ricadente sul correntista- che avrebbe dovuto produrre i contratti dal quale evincere la nullità ovvero l’assenza delle clausole relative a interessi, anatocismo e commissioni di massimo scoperto- la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto acquisiti al processo detti contratti tramite l’attività del consulente e quindi entrati regolarmente a far parte del materiale probatorio, non risultando, quantomeno dai motivi di ricorso, che la parte avesse tempestivamente contestato la nullità di detta consulenza per avere il consulente, in ipotesi, ecceduto i limiti del mandato o comunque della facoltà di acquisire documenti.
Pertanto, nella specie non solo non risultava che la banca avesse tempestivamente eccepito la nullità delle operazioni peritali, ma neppure constava uno specifico motivo di appello sulle modalità di ingresso dei contratti nel materiale probatorio, anzi la ricorrente aveva affermato che era sufficiente contestare il mancato assolvimento dell’onere della prova e non la irregolarità (recte: nullità) della consulenza tecnica di ufficio.
Invece, dal principio sopra richiamato, derivava che una volta che in sede istruttoria, e segnatamente nell’ambito di una consulenza contabile, fossero stati acquisiti documenti e la regolarità di questa acquisizione non fosse stata contestata dalla parte – nei termini sopra specificati – i predetti documenti facevano parte del materiale probatorio che il giudice legittimamente poteva porre a fondamento della propria decisione, concorrendo a completare il quadro probatorio offerto dalla parte, anche se in ipotesi inizialmente carente.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CTU: NON PUÒ ESSERE AMMESSA SE MERAMENTE ESPLORATIVA
IL MEZZO D’INDAGINE NON SUPPLISCE LA CARENZA PROBATORIA
Sentenza | Corte di Appello Bologna, Pres. Rel De Cristofaro | 20.04.2021 | n.1247
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ctu-non-puo-essere-ammessa-se-meramente-esplorativa
MUTUO-CTU: INAMMISSIBILE QUANDO AVREBBE UNA VALENZA MERAMENTE ESPLORATIVA
NON SI PUÒ SOPPERIRE CON LA CONSULENZA ALLE CARENZE ASSERTIVE E PROBATORIE DI PARTE ATTRICE
Sentenza | Tribunale di Salerno, Giudice Valentina Ferrara | 15.07.2020 | n.1903
SUL DEBITORE GRAVA L’ONERE DI PRODURRE I DECRETI MINISTERIALI PER IL PRINCIPIO “IURA NOVIT CURIA”
Sentenza | Tribunale di Avezzano, Giudice Andrea Dell’Orso | 12.03.2019 |