CTU: la nullità deve essere eccepita nella prima udienza successiva al deposito della relazione
Pubblicato il da Avv. Lucia Cocozza
La nullità della consulenza tecnica, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data d’inizio delle operazioni peritali, ha carattere relativo, e pertanto deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, del quale, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2 sia data comunicazione nelle forme di legge al difensore della parte interessata.
In materia di termine per la deduzione delle nullità della CTU, l’eventuale deposito delle sintetiche valutazioni sulle osservazioni alla relazione peritale – di cui all’ultima parte dell’art. 195 c.p.c. – non è in grado di spostare in avanti il dies a quo dal quale far decorrere l’obbligo di eccepirne la nullità, termine che, invece, decorre dalla prima udienza successiva al deposito della relazione.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Bisogni – Rel. Conti, con l’ordinanza n. 31964 del 17 novembre 2023, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di secondo grando in quanto la Corte di appello aveva correttamente valutato la tardività della eccezione di nullità della C.T.U., ritenendo di non potere considerare quanto dedotto dal C.T. di parte nelle osservazioni alla consulenza tecnica d’ufficio.
Per la Suprema Corte il consulente di parte può, senza dubbio, “in forza dell’art. 198 c.p.c., chiarire e svolgere le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche”, ma la “disposizione processuale anzidetta non consente di ritenere che il consulente di parte abbia lo ius postulandi che gli consentirebbe di far valere ritualmente l’eccezione di nullità”.
La consulenza di parte rimane, pertanto, un atto difensivo privo di autonomo valore probatorio.
Tale natura appena della consulenza di parte “non consente di ammettere la proposizione dell’eccezione di nullità della consulenza, tenuto conto del chiaro tenore testuale dell’art. 157 c.p.c., comma 1, che, appunto, aggancia la possibilità della rilevabilità della nullità all’istanza di parte”.
Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CTU: NON PUÒ ESSERE AMMESSA SE MERAMENTE ESPLORATIVA
IL MEZZO D’INDAGINE NON SUPPLISCE LA CARENZA PROBATORIA
Sentenza | Corte di Appello Bologna, Pres. Rel De Cristofaro | 20.04.2021 | n.1247
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ctu-non-puo-essere-ammessa-se-meramente-esplorativa
MUTUO-CTU: INAMMISSIBILE QUANDO AVREBBE UNA VALENZA MERAMENTE ESPLORATIVA
NON SI PUÒ SOPPERIRE CON LA CONSULENZA ALLE CARENZE ASSERTIVE E PROBATORIE DI PARTE ATTRICE
Sentenza | Tribunale di Salerno, Giudice Valentina Ferrara | 15.07.2020 | n.1903
ILLEGITTIMA LA SOLA QUALIFICAZIONE COME “ESPLORATIVA”
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Dell’Utri | 19.10.2023 | n.29057