COSTITUZIONE IN APPELLO: è improcedibile quando l’appellante depositi la “velina” senza indicazione sull’avvenuta notifica
Pubblicato il da Avv. Lucia Cocozza
La costituzione in giudizio dell’appellante con il deposito della copia dell’atto di citazione in luogo dell’originale determina l’improcedibilità del gravame, ai sensi dell’art. 348, primo comma, cod. proc. civ., ove la velina non contenga alcuna indicazione sull’avvenuta notifica, né la stessa possa trarsi dall’atto prodotto dall’appellato, e l’appellante abbia depositato l’originale dell’atto di citazione notificato oltre l’udienza di comparizione, senza richiedere la rimessione in termini, atteso che, in detta situazione, il giudice, all’udienza ex art. 350 cod. proc. civ., è nell’impossibilità di verificare la tempestiva costituzione in causa dell’appellante.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. De Stefano – Rel. Rossi, con la sentenza n. 9269 del 4 aprile 2023.
Nel caso di specie, gli Ermellini hanno confermato la sentenza della Corte d’Appello che aveva giustificato la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione sulla mancata prova, al momento di celebrazione della udienza di prima comparizione e trattazione, della notifica dell’atto di appello.
La Suprema Corte ha evidenziato che nella gravata sentenza si dava conto del fatto che parte appellante non avesse depositato i files telematici della notifica dell’appello, effettuata con posta elettronica certificata, “nè copie analogiche della stessa” e che anche nella produzione degli appellati non fosse presente “il file della notificazione loro indirizzata telematicamente“, evidenziando che questi ultimi non avevano depositato “al pari dell’appellante, documenti pdf riproducenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione“.
Per tali ragioni, nell’impossibilità di riscontrare la tempestiva costituzione della parte appellante, mancando idoneo elemento attestante la data di notifica dell’atto di appello alla parte appellata, la sentenza della Corte d’Appello è stata confermata e il ricorso per Cassazione respinto.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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