CORONAVIRUS, il “Cura Italia” rinvia ulteriormente udienze e termini fino al 15 aprile

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CORONAVIRUS, il “Cura Italia” rinvia ulteriormente udienze e termini fino al 15 aprile

Il decreto legge “Cura Italia”, varato ieri dal Consiglio dei ministri, contiene importanti novità in materia di giustizia. Innanzitutto la sospensione delle udienze, che sarebbe scaduta il prossimo 22 marzo, è stata prorogata fino al 15 aprile. Pertanto, vengono rinviate a dopo questa data tutte le civili, penali ed amministrative su tutto il territorio nazionale e viene disposta la sospensione dei termini processuali nei relativi procedimenti.

In questo periodo le udienze fissate sono rinviate d’ufficio, ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto. Si chiarisce così che si tratta di una sospensione amplissima e generale, che in materia civile comprende l’opposizione al decreto ingiuntivo, l’impugnazione, la costituzione e tutti i termini endoprocedimentali, inclusi quelli calcolati a ritroso che saranno recuperati, in caso di scadenza nel periodo di sospensione, mediante il rinvio della successiva udienza.

La relazione illustrativa al decreto-legge evidenzia che, con riferimento al precedente D.L., erano sorti dubbi interpretativi e prassi applicative “sostanzialmente elusive” o comunque “non adeguatamente sensibili rispetto all’evidente dato teleologico della norma” che invece “dilata la sospensione oltre i confini della pendenza del procedimento”.

Le eccezioni sono le stesse già indicate nell’art. 2 lettera g del precedente decreto legge. Il rinvio non si adotta – come era stato già previsto nel d.l. 8 marzo n. 11, nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio. Idem per i procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, e per quelli che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Per lo stesso periodo, quindi sempre fino al 15 aprile, vengono sospesi anche il decorso della prescrizione e quello dei termini di durata massima delle misure cautelari. Sempre nell’ottica di un efficace contrasto al contagio da Coronavirus, è stato dato via libera ad eseguire esclusivamente per via telematica le notificazioni e le comunicazioni in ambito penale: tutti gli uffici giudiziari potranno accedere al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per realizzare gli adempimenti. Per gestire il prevedibile notevole carico di lavoro delle cancellerie, incaricate di effettuare tutte le comunicazioni o le notificazioni dei provvedimenti di rinvio delle udienze, si dispone una generale domiciliazione presso l’avvocato di fiducia dell’imputato e di tutte le parti private.

SCARICA QUI IL DOCUMENTO RELATIVO ALLE MISURE PER LA GIUSTIZIA

 

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