CORONAVIRUS – UDIENZA FIGURATA: svolgimento telematico anche dopo il 30 giugno?

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CORONAVIRUS – UDIENZA FIGURATA: svolgimento telematico anche dopo il 30 giugno?

In un giudizio fra due genitori separati, il Giudice del Tribunale di Verona, dott. Francesco Bartolotti, ha invitato le parti, considerato il periodo di emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da COVID-19, a valutare di avvalersi della facoltà di rinunciare alla comparizione personale dei difensori alla udienza di precisazione delle conclusioni, provvedendo a depositare fino al giorno antecedente, in vista della udienza medesima, foglio di precisazione delle conclusioni in via telematica; in tal caso la causa sarà rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini dell’art. 190 c.p.c. a decorrere dal giorno della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, come se la udienza si fosse ivi effettivamente svolta alla presenza dei difensori.

Il d.l. 8 marzo 2020 n. 11 art. 2 comma secondo lettera h) prevede infatti lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Nel caso di specie, però, l’udienza di precisazione delle conclusioni è stata fissata per il 24 settembre 2020, quindi oltre il termine del 30 giugno 2020, attualmente previsto dal d.l. 17 marzo 2020, n 18 (decreto “Cura Italia”) per la celebrazione delle udienze figurate e/o telematiche.

Di seguito la parte del P.Q.M. disposto dal Giudicante sull’udienza figurata (l’intero provvedimento scaricabile dall’allegato):

FISSA per la precisazione delle conclusioni l’udienza del giorno giovedì 24 settembre 2020 ore 11.15.

INVITA le parti a valutare se avvalersi della facoltà di rinunciare alla comparizione personale dei difensori alla udienza di precisazione delle conclusioni, provvedendo a depositare fino al giorno antecedente, in vista della udienza medesima, foglio di precisazione delle conclusioni in via telematica; in tal caso la causa sarà rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini dell’art. 190 c.p.c. a decorrere dal giorno della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, come se la udienza si fosse ivi effettivamente svolta alla presenza dei difensori.

 

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