CONTRATTO MONOFIRMA: sufficiente la sola sottoscrizione del cliente
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco - aggiornato il
“In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall’art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto”.
Questo è il principio ribadito dalla Corte di Appello Bologna, Pres. Aponte – Rel. Lama, con la sentenza n. 1425 del 7.06 2021.
È accaduto che una società agiva in danno della Banca preso cui era titolare di conto corrente, onde sentire accertare la nullità del contratto, con conseguente declaratoria di inefficacia degli addebiti effettuati a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, e usurari, a titolo di C.M.S.
Il Giudice di prime cure, in sentenza, dichiarava nulle, per difetto di forma scritta ad substantiam, tutte le pattuizioni contenute nel contratto di conto corrente ordinario.
Segnatamente, veniva valorizzata la circostanza della mancata sottoscrizione del contratto da parte della Banca, non potendo la controparte supplire a tale carenza.
Tuttavia, impugnata la sentenza da parte della Banca, la Corte d’Appello ha avuto modo di riformare la decisione assunta in primo grado, rilevando che l’orientamento prevalente all’interno della giurisprudenza di legittimità attribuisce valore sostanziale alla sola firma del cliente, dal momento che la forma scritta ad substantiam viene prescritta dalla legge a sua tutela, onde consentirgli di poter conoscere tutte le clausole inserite nel prospetto contrattuale.
Al contrario, la volontà della Banca può desumersi anche da comportamenti concludenti.
Nel caso di specie la Banca, dando piena esecuzione al contratto, ha manifestato la sua volontà di avvalersi di quel contratto.
Per tali ragioni, la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato la validità del contratto concluso tra la società cliente e la Banca, compensando integralmente le spese di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DEVE ESSERE PROVATA DALL’ACCORDO MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DELL’INVESTITORE/CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni | 18.06.2020 | n.461
CONTRATTI MONOFIRMA: L’OMESSA SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA NON DETERMINA LA NULLITÀ
IL REQUISITO FORMALE NON DEVE ESSERE INTESO IN SENSO STRUTTURALE, BENSÌ FUNZIONALE
Ordinanza | Cassazione civile, Sez. VI – sottosez. I, Pres. Ferro – Rel. Di Marzio | 31.12.2020 | n.30016
ONERE DELLA PROVA, VALIDITÀ CONTRATTO MONOFIRMA E RISARCIMENTO PER SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI
LA POSIZIONE DEL TRIBUNALE DI PIACENZA
Sentenza | Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti | 09.10.2020 | n.469
CONTRATTI BANCARI: nullità selettiva ed eccezione di buona fede
Specificazione della Cassazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 28314/2019
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Scotti | 03.06.2020 | n.10505
LE SEZIONI UNITE INTERVENGONO SUL TEMA DELLA NULLITÀ SELETTIVA NEI CONTRATTI DI INVESTIMENTO MONOFIRMA
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres. Vivaldi – Rel. Acierno | 04.11.2019 | n.28314
CONTRATTI BANCARI: REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA RISPETTATO SE SOTTOSCRITTO SOLO DAL CORRENTISTA
IL CONSENSO DELLA BANCA PUÒ DESUMERSI DA COMPORTAMENTI CONCLUDENTI
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI – 1 civ., Pres. Scaldaferri – Rel. Iofrida | 10.09.2019 | n.22640
CONTRATTI MONOFIRMA: VALIDI ANCHE IN ASSENZA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA
E’ SUFFICIENTE CHE L’ISTITUTO DI CREDITO ABBIA MOSTRATO IL PROPRIO CONSENSO ATTRAVERSO COMPORTAMENTI CONCLUDENTI
Sentenza | Tribunale di Cuneo, Giudice Mauroernesto Macca | 29.01.2018 | n.71