CONTRATTI BANCARI: la violazione di obblighi informativi potrebbe determinare responsabilità precontrattuale
Pubblicato il da Avv. Walter Giacomo Caturano
Testo massima
Dalla violazione dei doveri di comportamento che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, discende la responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, per le violazioni in sede di formazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, ovvero la responsabilità contrattuale, con relativo obbligo risarcitorio ed eventuale risoluzione del predetto contratto, per le violazioni compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria, ma non la nullità di quest’ultimo o dei singoli atti negoziali conseguenti.Va pertanto rigettata la domanda del cliente avente ad oggetto la nullità e/o l’annullamento del contratto di acquisto dello strumento finanziario, fondata sulla presunta violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario. Questi i principi affermati dal Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi, con sentenza n. 6195, depositata in data 27.04.2015. Nel caso in esame, “gli attori allegavano la violazione, da parte dell’intermediario, dei canoni di comportamento di cui agli artt. 21 e ss. D. Lgs. 58/98, nonché delle norme di cui ai Regolamenti Consob nn. 11522/98, 16190/07, concernenti: la necessità di prestare i servizi di investimento sulla base di un contratto di gestione di portafoglio; la necessità di informare adeguatamente l’investitore sui rischi dell’operazione finanziaria e di astenersi dal compiere operazioni non adeguate al profilo di rischio dell’investitore; la necessità di segnalare l’esistenza di situazioni di conflitto di interessi e di agire, in caso di sussistenza, solo su espressa autorizzazione dell’investitore”. Sul punto, il Giudice adito ha anzitutto precisato che siffatte domande, “non possano essere intese come azioni di nullità del contratto di acquisto dello strumento finanziario”. Invero, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “dalla violazione dei doveri di comportamento che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, discende la responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, per le violazioni in sede di formazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, ovvero la responsabilità contrattuale, con relativo obbligo risarcitorio ed eventuale risoluzione del predetto contratto, per le violazioni compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria, ma non la nullità di quest’ultimo o dei singoli atti negoziali conseguenti” (cfr. Cass. SS.UU. 26724/2007, Cass. SS.UU. 26725/2007). Sulla scorta di tale indicazione di principio ed avendo ricondotto le presunte violazioni comportamentali dell’intermediario alla fase propedeutica alla conclusione del contratto, il Tribunale ha ritenuto di qualificare l’istanza attorea quale domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale dell’intermediario. Quanto al merito, il Giudice adito ha ritenuto sfornito di fondamento ciascuno degli addebiti sollevati dagli istanti nei confronti dell’istituto di credito, appurando la conformità dell’operato della Banca convenuta rispetto al Regolamento Consob n. 16190/2207, applicabile ratione temporis, ed in particolare, relativamente all’art. 37 (contestuale sottoscrizione del contratto di gestione e di quello di acquisto del prodotto finanziario); agli artt. 27 e 28 (obblighi informativi concernenti le caratteristiche ed i rischi del prodotto finanziario oggetto di collocamento); all’art. 29 (informazioni che l’investitore ha diritto di ricevere in ordine ai risultati della gestione); all’art. 31 (obblighi informativi sulle caratteristiche ed i rischi dello specifico strumento finanziario); agli artt. 39 e 40 (adeguatezza dello strumento finanziario rispetto alla pregressa esperienza, alla situazione finanziaria ed agli obiettivi dell’investitore); all’art. 23 del Regolamento congiunto Consob – Banca d’Italia (misure organizzative finalizzate ad identificare i conflitti di interesse, non essendo la Banca vincolata ad alcuna forma specifica nell’informare il cliente sulle iniziative intraprese al fine di evitare e gestire eventuali conflitti di interesse). Da ultime, le statuizioni relative al rigetto della domanda di annullamento del contratto in narrativa per vizio del consenso, che si sarebbe formato sulla base dell’errato flusso di informazioni fornite dalla banca. A tal proposito, il Tribunale ha precisato che l’eventuale violazione degli obblighi informativi non dà luogo ad un vizio genetico del contratto, ma può determinare conseguenze risarcitorie, dovendosi pertanto escludere non solo la nullità del contratto, ma anche la sua annullabilità, profilandosi unicamente profili risarcitori per responsabilità contrattuale o extracontrattuale. In conclusione, il Tribunale ha rigettato in toto le domande attoree, disponendo, in ragione della particolare complessità della materia, la compensazione delle spese di lite nella misura del 25%, seguendo per il resto il criterio della soccombenza.
Testo del provvedimento