CONTRATTI BANCARI: la mancata o erronea indicazione ISC/TAEG non comporta la nullità

Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais

CONTRATTI BANCARI: la mancata o erronea indicazione ISC/TAEG non comporta la nullità

È condivisibile l’orientamento secondo cui la mancata o erronea indicazione dell’ISC e del TAEG non comporta la nullità del contratto, posto che, come chiarito dalla S.C. (n. 39169/2021) “in tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.

Questo il principio espresso dal Tribunale Firenze, Giudice Silvia Orani, con la sentenza n. 612 dell’1 marzo 2023.

La pronuncia è stata originata dall’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da un debitore che riteneva, mediante richiamo alla perizia in atti a firma del proprio consulente tecnico, che il contratto di prestito personale, sottoscritto in qualità di coobbligato, fosse viziato da nullità in quanto contenente il riferimento alla misura del TAEG pari a 16.7135%, diversa da quella indicata nel contratto e pari al 14,07%.

Il Tribunale fiorentino ha rilevato che l’affermazione di parte opponente fosse generica e non supportata da argomentazione tecnica sufficientemente approfondita.

Ha altresì ritenuto che la tesi del debitore fosse comunque priva di fondamento, essendo condivisibile il principio già menzionato per il quale l’indice sintetico di costo (ISC) – altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG) – non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, essendo il medesimo soltanto un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento.

Tale indice, infatti, non determina una maggiore onerosità del finanziamento stesso, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.

Per questo motivo, il Tribunale ha rigettato l’opposizione e le domande dell’opponente, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

MUTUO: L’ERRATA O MANCATA INDICAZIONE DELL’ISC NON È CAUSA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO

IL PARAMETRO EURIBOR SODDISFA LE ESIGENZE DI DETERMINATEZZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE

Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Francesca Coccoli | 10.01.2023 | n.4

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-lerrata-o-mancata-indicazione-dellisc-non-e-causa-di-nullita-del-contratto

ISC –MUTUO: HA FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA

INDICA IL COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO

Sentenza | Il Tribunale Di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 16.09.2021 | n.949

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-mutuo-ha-funzione-esclusivamente-informativa

ISC MUTUO: NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL CONTRATTO

NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ”

Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Maria Laura Benini | 05.03.2021 | n.498

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-mutuo-non-puo-essere-considerato-quale-elemento-costitutivo-del-contratto

MUTUO – DIVERGENZA ISC /TAEG: NON DÀ LUOGO A VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DEL TUB

SI TRATTA DI UN MERO ELEMENTO INFORMATIVO FORNITO DALLA BANCA AL CLIENTE

Ordinanza | Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli | 28.01.2020 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-divergenza-isc-taeg-non-da-luogo-a-violazione-dellart-117-del-tub?swcfpc=1

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