CONTO CORRENTE: nell’azione di accertamento del saldo e di ripetizione di indebito l’onere della prova ricade sul correntista attore

Pubblicato il da Avv. Paola Serpe

CONTO CORRENTE: nell’azione di accertamento del saldo e di ripetizione di indebito l’onere della prova ricade sul correntista attore

In materia di rapporti di conto corrente, il correntista che agisca per l’accertamento del saldo di c/c deve provare la natura indebita degli addebiti effettuati dalla banca, producendo in giudizio il contratto, nonché tutti gli estratti conto da cui possano ricavarsi i movimenti contabili e le relative causali. L’assenza di documentazione contrattuale o la carenza degli estratti conto rende impossibile accertare, per i periodi non documentati, l’esistenza delle clausole illegittime e la consistenza degli addebiti non dovuti, così comportando il rigetto (integrale o parziale) della relativa domanda: non ha senso, infatti, parlare di usurarietà, anatocismo, spese e commissioni non pattuite, illegittimo ius variandi se manca il titolo contrattuale da cui evincere le condizioni stipulate dalle parti.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Catanzaro, Giudice Maria Concetta Belcastro, con la sentenza n. 1916 del 16 novembre 2023.

Una società correntista conveniva in giudizio la banca chiedendo accertarsi l’applicazione, ad opera della Banca, di tassi, competenze, oneri, remunerazioni e spese ingiustamente addebitate al cliente.

A sostegno della propria pretesa deduceva che, avendo rilevato alcune irregolarità da parte dell’istituto di credito, sia nell’apertura che nella gestione dei medesimi rapporti, aveva incaricato un esperto al fine di redigere una perizia econometrica, onde valutare l’opportunità di una rideterminazione delle somme ed un ricalcolo dei rapporti di dare/avere tra le parti.

In base alle conclusioni del proprio consulente di parte, l’attrice allegava di aver maturato il diritto alla restituzione della somma di Euro 240.498,26, a titolo di saldo creditorio del correntista, alla data del 13/02/2012 concludendo nel merito per la condanna della convenuta alla restituzione nei suoi confronti di detta somma ovvero della maggiore o minore che sarebbe stata accertata in corso di giudizio e/o ritenuta di giustizia, nei limiti di Euro 260.000,00, oltre interessi e con vittoria di spese e competenze.

Il Tribunale, sulla base del principio di diritto già menzionato, ha affermato che il correntista-attore, pur non avendo negato l’esistenza e l’effettiva sottoscrizione dei contratti per i quali agiva, non aveva mai versato in atti alcuno di essi, limitandosi ad allegare genericamente di non averne ricevuto copia da parte dell’Istituto Bancario e tale mancanza, anche ove adeguatamente provata, non risultava idonea di per sé sola all’accoglimento della domanda, posto che:” In tema di intermediazione finanziaria, è irrilevante, ai fini della prova dell’errore invocato dal cliente sulla natura o sull’oggetto del contratto, l’inosservanza, da parte della banca, del dovere di consegnare la copia della documentazione contrattuale, incidendo il menzionato vizio sul momento genetico del rapporto e riguardando, invece, l’adempimento del suddetto dovere la fase successiva alla formazione del contratto” (Cass n. 21600 del 20/09/2013).

Di conseguenza l’attrice non ha fornito prova della causa debendi non avendo prodotto i contratti, senza, tuttavia, allegare debitamente l’inesistenza degli stessi e tanto si desumeva dal tenore dei suoi scritti difensivi e dalla prospettazione ivi contenuta.

In tale contesto, risultava privo di rilevanza il tentativo di parte attrice di superare il mancato assolvimento dell’onere della prova con il rilievo di essersi fatta parte diligente nel domandare alla controparte tutta la documentazione inerente ai citati rapporti e nell’aver chiesto al giudice, a fronte dell’inadempimento della prima, di disporre l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., riscontrato dalla medesima Banca con una nota di deposito contenente la denuncia di smarrimento della documentazione richiesta.

Conclusivamente, il giudicante ha rilevato che la totale assenza della documentazione contrattuale inibiva la ricostruzione dell’andamento del rapporto, con la conseguenza che nessuna delle doglianze attoree – concernenti l’usurarietà del tasso, la violazione del divieto di anatocismo e l’illecita applicazione della c.m.s. – appariva scrutinabile.

Per tutte le ragioni esposte, la domanda di parte attrice è risultata infondata e, per questo, non è stata accolta. Spese compensate.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

INDEBITO: IL CLIENTE CHE AGISCE IN RIPETIZIONE È GRAVATO DELL’ONERE PROBATORIO

DEVE PRODURRE IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE

Sentenza | Tribunale di Terni, Giudice Claudia Tordo Caprioli | 12.01.2022 | n.57

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-il-cliente-che-agisce-in-ripetizione-e-gravato-dellonere-probatorio

ONERE PROVA: IL CORRENTISTA CHE AGISCE PER LA RIPETIZIONE DELL’INDEBITO DEVE PROVARE I FATTI A FONDAMENTO DEL SUO DIRITTO

LA DOMANDA È INAMMISSIBILE NELL’IPOTESI DI PERDURANTE APERTURA DEL CONTO

Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 02.09.2021 | n.899

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/onere-prova-il-correntista-che-agisce-per-la-ripetizione-dellindebito-deve-provare-i-fatti-a-fondamento-del-suo-diritto

INDEBITO: IL CLIENTE CHE AGISCE PER L’INDEBITO DEVE ALLEGARE LE RIMESSE SOLUTORIE IN CONTO

IN MANCANZA L’ATTO DI CITAZIONE È NULLO

Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Arminio Salvatore Rabuano | 14.09.2021 | n.2597

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-il-cliente-che-agisce-per-lindebito-deve-allegare-le-rimesse-solutorie-in-conto

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