CONTO CORRENTE: inammissibile azione di ripetizione di indebito in pendenza di rapporto
Pubblicato il da Dott.ssa Fabrizia Abbate
Qualora il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto; infatti l’annotazione in conto corrente di una posta, relativa ad interessi o commissioni in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione.
Solo in caso di chiusura si può avere un pagamento in senso proprio, in quanto è solo con la cessazione del rapporto che si stabiliscono definitivamente i crediti e debiti tra le parti, per cui, in pendenza, non sono proponibili né domande di restituzione né sollevabili eccezioni di compensazione, essendo unicamente possibile per il correntista ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso.
Tribunale di Roma, Dott. Francesco Remo Scerrato n.20484 del 31.10.2017.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE OVE IL CONTO SIA ANCORA APERTO
NON SI CONFIGURA ALCUN PAGAMENTO IN COSTANZA DI RAPPORTO IN QUANTO NON È POSSIBILE DISTINGUERE LE RIMESSE SOLUTORIE
Sentenza | Corte di Appello di Potenza, Pres. Nesti – Rel Iodice | 10.03.2017 | n.130
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO E SE NON SONO INDICATE LE RIMESSE SOLUTORIE
LA MERA ANNOTAZIONE IN CONTO PASSIVO DEGLI INTERESSI NON SI RISOLVE IN UN PAGAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Civitavecchia, Dott.ssa Rossella Pegorari | 05.01.2017 |
INDEBITO BANCARIO: INAMMISSIBILE L’AZIONE RESTITUTORIA OVE IL CONTO SIA ANCORA APERTO AL MOMENTO DELLA NOTIFICA DELLA CITAZIONE
ANCHE LA RICHIESTA DI RIDETERMINAZIONE DEL SALDO È INAMMISSIBILE IN QUANTO NON È UNA DOMANDA AUTONOMA
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott.ssa Gabriella Mariconda | 25.01.2016 | n.171
RIPETIZIONE INDEBITO: PRESUPPONE LA CHIUSURA DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE
È RIPETIBILE LA SOMMA INDEBITAMENTE PAGATA E NON IL DEBITO ASSERITAMENTE ILLEGALE
Sentenza Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola 13-01-2016