CONTO CORRENTE – HOME BANKING: la stampa dei movimenti contabili ottenuta dal correntista vale come copia analogica del documento informatico non sottoscritto
Pubblicato il da Avv. Lucia Cocozza - aggiornato il
In tema di conto corrente bancario, la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web. Essa, pertanto, giusta l’art. 23 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale), si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale).
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Di Marzio – Rel. Campese, con la sentenza n. 2607 del 29 gennaio 2024.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IN TAL CASO SUSSISTE IL DIVIETO DI ACCERTARE L’INDEBITO PAGAMENTO
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni | 23.02.2023 | n.320
POSSIBILE IL SOLO ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA ANATOCISTICA
Sentenza | Tribunale di Salerno, Giudice Simona D’Ambrosio | 22.02.2022 | n.666
VA RIGETTATA LA DOMANDA FONDATA SU DEDUZIONI GENERICHE, AVULSE DALL’ESAME CONCRETO DELLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Alfonso Scibona | 08.03.2021 |
LA DOMANDA È INAMMISSIBILE NELL’IPOTESI DI PERDURANTE APERTURA DEL CONTO
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 02.09.2021 | n.899