“CONTENZIOSO DIAMANTI”: la banca segnalatrice non risponde del minor valore dei preziosi compravenduti
Pubblicato il da Avv. Walter Giacomo Caturano - aggiornato il
La Banca che abbia svolto l’attività di promozione, o anche di mera segnalazione, di contratti di investimento – come nel caso di vendita di diamanti – con soggetti terzi, non è di per sé responsabile per i danni derivanti dal riscontrato minor valore effettivo delle pietre, non essendo a tal uopo sufficiente la mera deduzione di una violazione degli obblighi di informazione e protezione verso il cliente.
Non rileva la mera allegazione del provvedimento dell’AGCM del 20.10.2017 o degli accertamenti compiuti in altri giudizi di merito, le cui sentenze si invochino quali “precedenti”, né rilevano le generiche quotazioni effettuate da una società di consulenza.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, con l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 14 ottobre 2020, torna a pronunciarsi sul “caso diamanti”, a definizione di un procedimento instaurato da un cliente che chiedeva accertarsi la responsabilità di una banca in ordine ad alcuni investimenti da quest’ultima asseritamente “proposti” e consistiti nella stipula di quattro contratti di acquisto di diamanti c.d. “da investimento” con una terza società (venditrice).
In particolare – nel prospettare le proprie doglianze – il ricorrente contestava il mancato assolvimento da parte della Banca di una pluralità di obblighi di protezione e di informazione su di essa gravanti, in virtù dell’asserita qualità di intermediario e di promotore nell’ambito della suddetta operazione di investimento. L’istituto di credito, invece, eccepiva in particolare l’infondatezza della domanda, avendo ricoperto il ruolo di mero “segnalatore” dell’investimento e stante, comunque, l’assenza di prova di precisi comportamenti scorretti da parte dei funzionari dell’Istituto.
Questa Rivista si è occupata a più riprese del “contenzioso diamanti”, soffermandosi soprattutto sull’inquadramento giuridico-sistematico dei possibili titoli di responsabilità della banca che, in tali operazioni, abbia svolto funzioni di “intermediazione”, “segnalazione” od “orientamento” nei confronti della propria clientela, diversamente atteggiandosi gli obblighi contrattuali dell’istituto a seconda della qualificazione del ruolo che quest’ultimo abbia svolto rispetto al rapporto – diretto o mediato – tra le società venditrici ed i singoli acquirenti. Le più recenti pronunce sono, invero, concordi nel non ricondurre il rapporto banca-cliente sotto la categoria della “intermediazione finanziaria”, con tutte le conseguenze scaturenti in termini di inapplicabilità della disciplina di “protezione” del T.U.F.
Nella vicenda qui in esame, il Giudice conferma che la banca è di per sé terza rispetto ai rapporti intercorsi tra l’acquirente e la società venditrice delle pietre preziose, sicché in capo all’istituto non si configura in re ipsa alcuna responsabilità per l’eventuale riscontrato minor valore dei diamanti; né il cliente può dolersi di tale circostanza limitandosi a richiamare il provvedimento dell’AGCM del 20.10.2017 o gli accertamenti compiuti in altri giudizi di merito invocati come “precedenti”, in quanto, a prescindere da ogni altra considerazione, trattasi di provvedimenti privi di ogni riferimento alla fattispecie oggetto di causa.
Il Tribunale ne fa conseguire il rigetto integrale della domanda, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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