CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: inammissibile in caso di contestazioni in tema di usura

Pubblicato il da Dott.ssa Claudia Simonetti - aggiornato il

 

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm   Il ricorso ad una consulenza tecnica preventiva, quale strumento di composizione della lite, è inammissibile nelle ipotesi in cui l’Istituto di credito neghi in radice la dedotta usurarietà degli interessi applicati in un contratto di mutuo, ovvero quando risulti controverso finanche l’an debeatur; in questi casi, l’instaurazione del giudizio di merito sarebbe necessaria e la c.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. verrebbe a perdere la sua finalità precipua. Questo il principio espresso dal Tribunale di Cagliari, Dott. Ignazio Tamponi, con l’ordinanza del 29.04.2016. Nel caso di specie, due ricorrenti, mediante ricorso ex art. 696 bis c.p.c, chiedevano al Tribunale di Cagliari di voler disporre una consulenza tecnica preventiva al fine di accertare il superamento del tasso soglia nel contratto di mutuo stipulato con la Banca, con specifico riferimento agli interessi corrispettivi concretamente applicati. Si costituiva in giudizio la Banca la quale si opponeva al conferimento dell’incarico al CTU eccependo l’inammissibilità dello strumento della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite essendo insorte contestazioni in materia di usura. Il Giudice adito, all’esito dell’esame delle difese svolte dalle parti, preso atto della copiosa rassegna giurisprudenziale versata in atti dalla Banca, ha accolto l’eccezione di inammissibilità dello strumento della consulenza tecnica preventiva avendo l’Istituto di credito negato in radice l’usurarietà degli interessi applicati, ed ha, pertanto, rigettato il ricorso compensando tra le parti le spese processuali. Il Tribunale di Cagliari ha aderito, dunque, al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui lo strumento della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. perde la sua specifica finalità nel caso in cui sorga una contestazione tra le parti in tema di usura e, dunque, risulti controverso non il quantum debeatur ma lo stesso an debeatur; in tali ipotesi, infatti, si rende necessaria, ai fini della definizione della controversia, l’instaurazione di un giudizio di merito. In senso conforme, si richiamano i seguenti precedenti giurisprudenziali: CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: INAMMISSIBILE PER QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE LA CTP EX ART.696 BIS CPC NON PUÒ SUPPLIRE ALLA CARENZA DOCUMENTALE DELLA PARTE Ordinanza Tribunale di Parma, dott. Roberto Piscopo 28-10-2015 ART.696 BIS: INAMMISSIBILE PER ACCERTARE L’INVALIDITÀ ANNOTAZIONI IN C/C LA VERIFICA DI TASSI DEBITORI ULTRALEGALI E/O DEL TASSO SOGLIA RISULTA ANTICIPATORIO DI UN GIUDIZIO DI MERITO Ordinanza Tribunale di Parma, dott. Roberto Piscopo 27-08-2014 CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: INAMMISSIBILE QUANDO LA DECISIONE DELLA CAUSA IMPLICA LA SOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE TALE STRUMENTO PROCESSUALE NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER DARE CONSISTENZA NUMERICA A SEMPLICI E GENERICHE ALLEGAZIONI, SUSCETTIBILI DI ESAME IN SEDE DI GIUDIZIO DI MERITO Ordinanza Tribunale di Roma, dott. Massimo Falabella 21-07-2014 ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO: INAMMISSIBILE SE FINALIZZATO ALL’ACCERTAMENTO DELL’USURA IN QUESTI CASI APPARE CONTROVERSO NON SOLO IL QUANTUM MA ANCHE L’AN DELL’OBBLIGAZIONE RISARCITORIA Ordinanza | Tribunale di Torino, Pres. dott. Giovanna Dominici | 08-10-2014 ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO: CASI DI INAMMISSIBILITÀ E’ INAMMISSIBILE IN PRESENZA DI DOCUMENTI IN RELAZIONE ALLA CUI ESISTENZA E PRODUZIONE IN CAUSA RILEVANO PRINCIPI DI ONERE DELLA PROVA RICORRENTI IN UN GIUDIZIO ORDINARIO Ordinanza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 14-11-2013

CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: inammissibile in caso di contestazioni in tema di usura - Ex Parte Creditoris