CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696 BIS CPC: inammissibile se relativa a questioni di diritto
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E’ inammissibile la domanda proposta ai sensi dell’art. 696 bis cpc in quanto vertente su questioni di diritto che non possono essere risolte con il prescelto strumento giuridico
Il ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite avente ad oggetto, tra l’altro, quesiti in materia di nullità di clausole contrattuali e di valutazione dell’adeguatezza socio-culturale del sottoscrittore dell’investimento, implicanti accertamenti relativi a questioni di diritto, non può rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 696 bis c.p.c., che contempla ipotesi di valutazione di un inadempimento nella esecuzione delle obbligazioni contrattuali e la relativa determinazione, a prescindere dal rilievo che assume la circostanza che nel ricorso si paventa anche la nullità della stessa obbligazione contrattuale, con conseguente necessità di delibazioni estranee alle indagini di natura tecnica.
Questi principi espressi dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Maria Giovanna De Marco, con l’ordinanza del 12.01.2019.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ATP EX ART. 696 CPC: NON È AMMISSIBILE PER ACCERTARE EVENTUALI INTERESSI USURARI E ANATOCISTICI
ESCLUSO IL PERICULUM IN QUANTO MANCA IL RISCHIO DI DISPERSIONE DELLE PROVE
Ordinanza | Tribunale di Teramo, Presidente Alessandro Iacoboni | 11.06.2018 |
ATP EX 696 BIS CPC: INAMMISSIBILE PER LA VERIFICA DI ANATOCISMO O NULLITÀ CONTRATTUALI
TALI QUESTIONI PRESUPPONGONO LA SOLUZIONE DI QUESITI GIURIDICI CHE NON POSSONO ESSERE DEMANDATI AL CTU
Ordinanza | Tribunale di Genova, Pres. Enrico Ravera | 10.05.2018 |
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L’ACCERTAMENTO VERTENTE SU QUESTIONI DI DIRITTO NON PUÒ ESSERE DEMANDATO AL CONSULENTE TECNICO
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Margherita Libri | 16.02.2018 |
ATP 696-BIS C.P.C.: INAMMISSIBILE PER ACCERTAMENTO USURA O VIOLAZIONE DELLA TRASPARENZA BANCARIA
TRATTASI DI QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE CHE NON POSSONO ESSERE RISOLTE DAL CTU
Ordinanza | Tribunale di Catanzaro, Pres. Maria Concetta Belcastro | 31.10.2017 |
ATP: INAMMISSIBILE PER VERIFICARE ISC DIVERGENTE SU MUTUO
NON È POSSIBILE DEVOLVERE AL PERITO VALUTAZIONI DI NATURA GIURIDICA RELATIVE A INTERPRETAZIONE NORMATIVA T.U.B.
Ordinanza | Tribunale di Firenze, Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli | 07.06.2017 |
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Maria Giovanna De Marco,
sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 10.1.2019;
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
rilevato che BANCA ha eccepito l’inammissibilità della domanda per incompatibilità dello strumento di cui all’art. 696 bis c.p.c., con le richieste formulate dalla ricorrente;
rilevato che la ricorrente ha richiesto l’accertamento preventivo al fine di “far accertare la tipologia di contratto di investimento sottoscritto, tutte le irregolarità, illegittimità e/o nullità, presenti nel contratto, nonché l’adeguatezza della Sig.ra TIZIA alla sottoscrizione di un siffatto contratto”, al fine di “intraprendere giudizio di merito volto a far accertare la tipologia di investimento sottoscritta, le irregolarità presenti nel contratto, le illegittimità, le violazioni di legge, la responsabilità della Banca sia nella fase contrattuale che precontrattuale, l’inadempimento degli obblighi informativi, l’inadeguatezza della ricorrente al tipo di investimento e chiedere la nullità e/o risoluzione del contratto con conseguente restituzione delle somme investite, degli interessi, nonché del risarcimento del danno conseguente” (cfr. pag. 9 dell’atto introduttivo);
ritenuto che il ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite avente ad oggetto, tra l’altro, quesiti in materia di nullità di clausole contrattuali e di valutazione dell’adeguatezza socio-culturale del sottoscrittore dell’investimento, implicanti accertamenti relativi a questioni di diritto, non possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 696 bis c.p.c., che contempla ipotesi di valutazione di un inadempimento nella esecuzione delle obbligazioni contrattuali e la relativa determinazione, a prescindere dal rilievo che assume la circostanza che nel ricorso si paventa anche la nullità della stessa obbligazione contrattuale, con conseguente necessità di delibazioni estranee alle indagini di natura tecnica;
Stante il fatto che la questione non ha ricevuto una sistemazione giurisprudenziale sufficientemente univoca, appare opportuno compensare le spese di lite;
P.Q.M.
letto l’art. 696 bis c.p.c.,
dichiara inammissibile il presente ricorso;
spese compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Castrovillari, 12/01/2019
Il Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco