CONSORZIO UNICO DI BACINO: ha natura di ente pubblico economico

Pubblicato il da Dott. Giacomo Romano - aggiornato il

In considerazione del rilievo economico ed imprenditoriale dell’attività posta in essere dal Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta, va affermata la sua natura di ente pubblico economico, con la conseguenza che l’esecuzione forzata nei confronti dello stesso debba avvenire nelle forme ordinarie previste dal Codice di procedura civile, non già sulla scorta delle disposizione extravagantes di cui agli artt. 14, d.l. 31 gennaio 1996, n. 669 e 159 TUEL.   Questo l’interessante principio affermato recentemente dal Tribunale di Napoli Nord, dott. Alessandro Auletta con l’ordinanza del 17 febbraio 2015 nell’ambito di un giudizio di pignoramento presso terzi. Nel caso di specie, un creditore azionava in via esecutiva un credito portato da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere nei confronti del debitore Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta. Dopo avere inutilmente richiesto il pagamento degli importi di cui al suddetto decreto, il creditore notificava al debitore atto di precetto, intimando il pagamento del debito e preavvisando l’esecuzione forzata in caso di mancato adempimento. A fronte della persistente inerzia del debitore, notificava atto di pignoramento presso terzi nei confronti: del Comune di Lusciano; del Comune di Villa di Briano; del Comune di Parete. La difesa del Consorzio insisteva, in via preliminare, perché fosse riconosciuta al debitore la natura di ente pubblico non economico, con conseguente applicabilità degli artt. 14, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 e 159 T.U.E.L. Invero, qualificare il Consorzio quale ente pubblico economico comporta la non applicabilità delle richiamate disposizioni. Il Giudice, ai fini della qualificazione della natura giuridica del Consorzio, ha esaminato:
  1. la disciplina normativa applicabile al Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta;
  2. le disposizioni dello Statuto del suddetto Consorzio.
Con riferimento al primo punto il Giudice ha escluso che il vincolo di impignorabilità – inizialmente previsto dal d.l. 30.12.2009 n. 195 – sia attualmente cogente, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza. Infatti, il comma 5 dell’art. 3 del d.l. 30.12.2009, n. 195, conv. in l. 26.2.2010, n. 26, secondo cui “dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e della unità stralcio e quelle pendenti sono sospese (…)” è stato soppresso in sede di conversione: tale circostanza, secondo il Giudice, sottende la volontà del legislatore nel senso di non reiterare le fattispecie di impignorabilità suddette (in questo senso anche Trib. Santa Maria Capua Vetere, 30.11.2011, relativamente al procedimento n. 1765/11, Rg.Es.). Pertanto, il Giudice ha ritenuto che, “essendo venuti a mancare i relativi presupposti giustificativi, l’OPCM sia, nella parte in cui prevede il vincolo di impignorabilità alle somme dovute al Consorzio dai Comuni consorziati, illegittima e pertanto disapplicabile (…) Visti gli artt. 4 e 5 l. 20.3.1865, n. 2248, all. E (c.d. legge abolitiva del contenzioso amministrativo), il citato provvedimento amministrativo va senz’altro disapplicato, in quanto, per un verso, va evidenziato che tale provvedimento incide direttamente sul diritto dei creditori del Consorzio di procedere in executivis, e, per altro verso, che la rimozione del vincolo di indisponibilità delle somme costituisce, in ogni caso, antecedente logico del richiesto provvedimento giudiziale di assegnazione“. Il Giudice ha, poi, analizzato la lettera dello Statuto confermando la natura di ente pubblico economico. In tal senso, infatti, la previsione dell’art. 1, comma 3, secondo cui il Consorzio “è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale” in combinato disposto con l’art. 23 dello Statuto il quale stabilisce che “il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza e trasparenza, nel rispetto del vincolo dell’economicità“, prevedendo a tal fine “l’obbligo del pareggio di bilancio preventivo da perseguire attraverso dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti“. In conclusione, il Giudice ha ritenuto che l’esecuzione forzata nei confronti del Consorzio debba avvenire nelle forme ordinarie previste dal codice di procedura civile, rispettate nel caso in esame.

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