CONSECUZIONE CONCORDATO – FALLIMENTO: può accertarla anche il giudice dell’opposizione allo stato passivo
Pubblicato il da Redazione
“Non è precluso al giudice dell’opposizione allo stato passivo fallimentare, ai sensi della L. Fall., art. 98, accertare, in concreto, la consecuzione di procedure tra il concordato preventivo ed il successivo fallimento, ai fini dell’ammissione del credito in via meramente chirografaria e non ipotecaria, non rilevando, in contrario, la circostanza che la sentenza dichiarativa di fallimento abbia accertato lo stato di insolvenza quale presupposto del medesimo, senza indagare, altresì, se esso preesistesse alla domanda di concordato preventivo, quale suo specifico presupposto”.
Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I., Pres. Genovese – Rel. Nazzicone, con l’ordinanza n. 24056 del 6 settembre 2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ART. 168 CO. 3 L.FALL. IMPEDISCE CHE I CREDITORI SI ASSICURINO TITOLI DI PRELAZIONE IN PREGIUDIZIO AL BUON ESITO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Ordinanza | Cassazione civile, sez. I, Pres. Didone – Rel. Di Virgilio | 05.03.2019 | n.6381