CONCORDATO SEMPLIFICATO: occorre effettuare un vaglio di ritualità della domanda ex art.25-sexies CCII

Pubblicato il da Avv. Paola Serpe - aggiornato il

CONCORDATO SEMPLIFICATO: occorre effettuare un vaglio di ritualità della domanda ex art.25-sexies CCII

In tema di concordato semplificato, l’art.25-sexies CCII riserva al Tribunale in primis un vaglio di ritualità della domanda, per cui occorre riscontrare la sussistenza dei requisiti minimi di legge per l’accesso alla procedura, quali quantomeno la competenza, la tempestività della domanda e la sussistenza dei presupposti descritti dalla norma, tra i quali si colloca la legittimità anche sostanziale della proposta, necessariamente rispondente ad uno schema base imprescindibile, che è dato – oltre che dal rispetto dell’ordine delle prelazioni, dalla suddivisione eventuale in classi per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, dalla coerenza e completezza della relazione dell’esperto – anche dall’attribuzione a ciascuno dei creditori della garanzia di un’utilità di cui nell’alternativa liquidatoria generale non beneficerebbe.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Bergamo, Pres. Laura De Simone, con il decreto del 6 dicembre 2023.

Il Tribunale ha osservato, in particolare, che “il comma 5 dell’art.25-sexies CCII impone che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicuri un’utilità a ciascun creditore”.

Nel caso di specie la proposta depositata, tanto nell’ipotesi di worst case che di best case, non è stata ritenuta soddisfacente in quando non prevedeva alcun soddisfo per i creditori chirografari e privilegiati successivi a quelli titolari di crediti ex art. 2752, co. 3 c.c..

Secondo la ricorrente l’utilità per i creditori insoddisfatti sarebbe consistita nei vantaggi fiscali connessi all’incapienza del patrimonio del debitore in procedura, vale a dire nella possibilità di recupere l’Iva sui crediti.

Tuttavia, il Collegio ha osservato che “se è vero che il comma 5 dell’art.25-sexies non richiama l’«utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile», di cui all’art. 84, co. 3, CCII, per cui non è indispensabile che l’utilità sia economicamente computabile, non di meno deve trattarsi di un’utilità apportata dall’imprenditore alla procedura, un quid pluris di qualsiasi natura connesso alla soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale che intende proporre” (ma è da escludersi) “che detti benefici, di per sé soli considerati, si concretino in un vantaggio che il concordato semplificato prevede e la liquidazione esclude”.

In altri termini, l’adombrato vantaggio fiscale, di cui trasversalmente avrebbero i creditori monetariamente insoddisfatti, non costituiva una “posta attiva” propria ed esclusiva del concordato, palesandosi evidente che essa sarebbe emersa anche nell’alternativo scenario liquidatorio giudiziale.

La considerazione che precede non ha consentito di superare il vaglio di ritualità della proposta e ha comportato il rigetto della domanda formulata ex art.25-sexies.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:

CONCORDATO SEMPLIFICATO: NON È POSSIBILE CHIEDERE MISURE PROTETTIVE NELL’AMBITO DI TALE PROCEDIMENTO

ESSO NON È UNA SPECIES DI CONCORDATO PREVENTIVO

Decreto | Tribunale di Torino, Pres. Nosengo – Rel. Pittaluga | 25.11.2022 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/concordato-semplificato-non-e-possibile-chiedere-misure-protettive-nellambito-di-tale-procedimento

CONCORDATO SEMPLIFICATO: occorre effettuare un vaglio di ritualità della domanda ex art.25-sexies CCII - Ex Parte Creditoris