CONCORDATO PREVENTIVO: le condizioni per la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli

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CONCORDATO PREVENTIVO: le condizioni per la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli

Non opera la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli, nell’ipotesi in cui il piano di continuità gestionale preveda il trasferimento degli alloggi ai soci della cooperativa in concordato sotto forma di assegnazione onerosa, se non viene avviata una procedura competitiva ad evidenza pubblica. Infatti, la condizione per la purgazione (ex art. 108 c. 5 legge fall.) è che si ricorra ai principi di stima, pubblicità e competitività.

In sede di concordato preventivo, la liquidazione dei beni nel corso della fase esecutiva deve essere effettuata, indipendentemente dalla natura liquidatoria o in continuità della procedura, secondo regole formalizzate o, se non previste dalla normativa di settore (art. 163 – bis della legge fallimentare), con la garanzia di un’elevata informazione agli interessati dell’acquisto.

Il provvedimento con cui il Tribunale accolga (o rigetti) il reclamo proposto contro un decreto emesso dal giudice delegato in tema di vendita dei beni del debitore, nella fase esecutiva di un concordato preventivo omologato dal medesimo Tribunale, è assoggettabile a ricorso straordinario per Cassazione, a norma dell’art. 111, comma 7, Cost., dovendosi estendere il regime di ricorribilità applicabile, a norma degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., per i provvedimenti del giudice dell’esecuzione non altrimenti impugnabili. Infatti, i suddetti provvedimenti del giudice delegato a sovraintendere all’esecuzione del concordato rientrano nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva, assolvendo a una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell’ambito della liquidazione fallimentare.

Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Genovese – Rel. Pazzi, con la sentenza n. 23139 del 20 ottobre 2020.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

CONCORDATO PREVENTIVO: IL DECRETO CON CUI SI REVOCA L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA NON È SOGGETTO A RICORSO PER CASSAZIONE
TALE DECRETO, NON DECIDENDO NEL CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI SU DIRITTI SOGGETTIVI, NON È IDONEO AL GIUDICATO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Solaini | 08.06.2020 | n.10891

L’IMPRENDITORE CHE ABBIA PRESENTATO ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO NON PERDE LA CAPACITÀ DI STARE IN GIUDIZIO
NON NECESSITA DELLA AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE ALLA PROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA GIUDIZIALE
Sentenza | Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Travaglino – Rel. Cosentino | 28.05.2020 | n.10080

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