CONCORDATO PREVENTIVO: l’ammissione alla procedura implica la revoca della dichiarazione di fallimento

Pubblicato il da Dott.ssa Federica Pugliese

Testo massima

La dichiarazione di fallimento di cui all’art. 173 l. f. può dirsi implicitamente revocata, quando la parte ricorrente è ammessa alla procedura di concordato preventivo.  Questo è il principio espresso dal Tribunale di Rovigo nel decreto emesso il 05 maggio 2015, in virtù del quale è stata revocata la dichiarazione di fallimento ex art. 173 l.f. a seguito dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo. Nel caso di specie, la società ricorrente, chiedeva l’ammissione alla procedura di concordato a seguito dei pagamenti in restituzione delle somme indebitamente versate dai creditori, effettuati a garanzia dei stessi. Il procedimento di cui all’art. 173 l.f., appariva giustificato dall’esistenza dei presupposti, tra cui, un elemento oggettivo, ovvero il pagamento di creditori anteriori, e uno soggettivo, la volontà di frodare i creditori, e l’evento, ovvero il danno patrimoniale per la massa dei creditori. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la pronta ricostituzione della provvista a favore della massa dei creditori, abbia fatto venir meno sia l’elemento soggettivo, sia l’evento dannoso summenzionati.  Invero, a seguito di tali indagini, sembra che ragioni di convenienza ed opportunità suggeriscano, in mancanza di presupposti, l’ammissione alla procedura di concordato preventivo e che alla stessa possa seguire implicitamente la revocazione della dichiarazione di fallimento. Pertanto, è per le argomentazioni suddette, che la ricorrente è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, con implicita revoca della dichiarazione di fallimento ex art. 173 l.f..

Testo del provvedimento

CONCORDATO PREVENTIVO: l’ammissione alla procedura implica la revoca della dichiarazione di fallimento - Ex Parte Creditoris