CONCORDATO PREVENTIVO: i creditori strategici sono soggetti al concorso come tutti gli altri creditori anteriori
Pubblicato il da Avv. Lorenzo Crocini
Testo massima
I creditori cd. strategici anteriori al concordato di cui all’articolo 182 quinquies L.F. sono soggetti al concorso al pari di tutti gli altri creditori anteriori e non possono, pertanto, essere considerati estranei al concordato. Essi potranno, quindi, essere assoggettati ad un trattamento differenziato, ove chirografari, non avranno diritto al pagamento degli interessi in forza del disposto dell’articolo 55 L.F. ed avranno il diritto al voto soltanto per la parte eventualmente non soddisfatta del loro credito. Ai sensi del quarto comma dell’art. 182-quinquies L.f. (inserito dall’art. 33 del D.L. 22.06.2012 n. 83, con decorrenza dal 26.06.212), “Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell’art. 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 terzo comma lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione delle attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori “. Nella fattispecie all’esame del Tribunale di Milano, il ricorrente aveva appunto domandato l’ammissione al concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 186-bis L.f., censendo tre classi di creditori composte come segue:- Erario transazione fiscale per pagamento integrale dilazionato Iva, Irpef, Irap;
- Creditori chirografari con rapporti commerciali in prosecuzione, ma diversi da quelli strategici, da soddisfare in percentuale del 10%;
- Creditori chirografari che non proseguiranno i rapporti commerciali con la società, da soddisfare in percentuale del 5%;
Testo del provvedimento