CONCORDATO PREVENTIVO: ammissibile con pagamento parziale ritenute previdenziali ed I.V.A.
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Testo massima
L’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell’imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento. Lo stesso ragionamento deve valere, a maggior ragione, per le “ritenute previdenziali” citate nell’art. 182-ter, non avendo esse neppure quel rilievo europeo che aveva portato la Cassazione a escludere la falcidiabilità concordataria dell’IVA. Nel caso in questione, una società debitrice presentava ai creditori un concordato preventivo che prevedeva, tra l’altro, il pagamento integrale delle spese di procedura e prededucibili, nonché dei crediti privilegiati dei dipendenti, della Cassa Edile e dei contributi ai fondi di previdenza complementare, ma il pagamento solo parziale dei contributi previdenziali. Avverso la proposta di concordato, proponeva opposizione l’Agenzia delle Entrate, deducendo l’illegittimità della falcidia delle ritenute previdenziali, ai sensi della disposizione di cui all’art. 182-ter R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Il Tribunale di Livorno, nel rinviare alla recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 07.04.2016, con cui era stata dichiarata la piena legittimità sul piano comunitario di una normativa nazionale che consenta ad un imprenditore in stato di insolvenza di presentare una proposta di concordato preventivo avente ad oggetto il pagamento solo parziale di un debito I.V.A. (nell’ipotesi in cui, alla luce dell’accertamento di un esperto indipendente, dovesse risultare che il debito non riceverebbe trattamento migliore nel caso di fallimento), rilevava che il principio della falcidiabilità concordataria previsto per il debito I.V.A. deve essere esteso anche alle ritenute previdenziali. Secondo il Tribunale adito, l’inammissibilità della falcidia di I.V.A. e ritenute previdenziali deve essere confinata nell’ambito circoscritto delle transazioni fiscali, non oltre. Sulla base delle argomentazioni suesposte, il Giudice toscano omologava la proposta di concordato, assegnando al liquidatore il compito di depositare il piano di liquidazione in cancelleria fallimentare, di darne comunicazione al Commissario giudiziale e rimettendo al Giudice delegato ogni ulteriore provvedimento in ordine alla liquidazione. Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista: CONCORDATO PREVENTIVO: AMMISSIBILE CON PAGAMENTO PARZIALE DEL DEBITO I.V.A. OVE RISULTI CHE LA LIQUIDAZIONE FALLIMENTARE NON GARANTIREBBE PAGAMENTO MAGGIORE Sentenza Corte di Giustizia Europea, sezione seconda 07-04-2016 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/concordato-preventivo-ammissibile-con-pagamento-parziale-del-debito-i-v-a.htmlTesto del provvedimento