Concordato in bianco: il ricorso va firmato dall’imprenditore in dissesto
Pubblicato il da Redazione
Testo massima
La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato deve essere proposta con ricorso sottoscritto dal debitore e non dall’avvocato al quale l’imprenditore in dissesto ha conferito mandato professionale per la presentazione del concordato. Così si è espresso il Tribunale di Napoli, con sentenza del 12/09/2013 n. 274, il quale ha ben rimarcato i requisiti formali relativi alla domanda di concordato disciplinati dall’art.161 l.fall. Infatti è accaduto che successivamente alla presentazione di un ricorso di fallimento da parte di un creditore era stata depositata domanda di concordato in bianco la quale era stata sottoscritta esclusivamente dall’avvocato incaricato. Il Tribunale, preso atto di questa irrimediabile carenza formale, ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato, provvedendo poi all’esame del ricorso con conseguente dichiarazione di fallimento. La decisione assunta dal Tribunale è ineccepibile atteso che l’art.161 l.fall. prevede testualmente al comma primo che il ricorso di concordato debba categoricamente essere sottoscritto dal debitore a pena di inammissibilità. L’interpretazione fornita è assolutamente logica e coerente al dettato normativo, essendo la sottoscrizione del debitore elemento indispensabile per integrare i requisiti tassativamente predeterminati dalla in quanto il deposito di una domanda di concordato in bianco è un atto particolarmente rilevante che va ad incidere in maniera significativa sull’esistenza stessa della società. Sul punto si segnala che su codesta rivista era già stato trattato il medesimo argomento, ove erano stati precisati i requisiti formali della domanda di concordato.Testo del provvedimento