CONCORDATO FALLIMENTARE: il compenso del curatore va liquidato dopo la sua esecuzione
Pubblicato il da Avv. Marco Eduardo Acampora
In tema di procedure concorsuali, il compenso spettante al curatore del fallimento chiusosi con un concordato va liquidato dopo l’esecuzione di quest’ultimo; tale compenso è unico e corrisponde anche all’attività svolta dopo l’omologazione.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione Sez. I, Pres. Genovese – Rel. Ferro, con l’ordinanza n. 15168 del 31 maggio 2021.
Una società assuntrice ricorreva in Cassazione adducendo l’erroneità del decreto di liquidazione che, in violazione della L. Fall., art. 39, aveva proceduto alla liquidazione del compenso ai curatori prima della completa esecuzione del concordato fallimentare, dunque senza apprezzamento diretto di tutte le attività post omologazione demandate proprio ai curatori e, nella specie, afferenti al completamento esecutivo degli obblighi (di trasferimento, pagamento e svincolo).
Gli Ermellini hanno accolto il primo motivo di ricorso rappresentando che la L. Fall., all’art. 39, comma 2, (conseguente al D.Lgs. n. 5 del 2006), prescrive che alla liquidazione del compenso si proceda dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato.
Segnatamente, è stato richiamato il maggioritario indirizzo giurisprudenziale in materia, per il quale “il compenso spettante al curatore del fallimento chiusosi con un concordato va liquidato, dopo l’esecuzione di quest’ultimo” (Cass. 19339/2013, 4751/2000), e che il compenso “è unico e corrisponde anche all’attività svolta dopo l’omologazione (avuto riguardo al compito del curatore di sorvegliare l’adempimento del concordato, unitamente al giudice delegato e al comitato dei creditori, ai sensi della L. Fall., art. 136)” così esplicitando che proprio la commisurazione innanzitutto qualitativa dell’operato del curatore non può prescindere da un riscontro di effettività sulla sua opera rispetto ai risultati apprezzabili – e non solo prognosticabili – della liquidazione.
Per questi motivi, la Corte ha accolto il ricorso, rinviando la causa al Tribunale anche per la liquidazione delle spese del procedimento.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contenuti pubblicati in Rivista:
COMPENSO CURATORE: NON PUÒ PARAMETRARSI AL VALORE DELL’IMMOBILE LIQUIDATO NELLA PROCEDURA ESECUTIVA
NON RIENTRA NEL CONCETTO DI “ATTIVO REALIZZATO” TRATTANDOSI DI RICAVO OTTENUTO AL DI FUORI DEL FALLIMENTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Cristiano, Cons. est. Ceniccola | 06.06.2018 | n.14631
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