COMPENSO AVVOCATO: è dovuto anche se gli atti di causa non sono stati personalmente redatti dal professionista

Pubblicato il da Avv. Paola Serpe - aggiornato il

COMPENSO AVVOCATO: è dovuto anche se gli atti di causa non sono stati personalmente redatti dal professionista

La circostanza che gli atti processuali siano stati redatti da terzi, congiunti del cliente, e non dall’avvocato titolare della procura alle liti e materiale sottoscrittore degli atti non esclude che sia sorto il rapporto professionale e l’obbligazione di pagamento in capo al cliente. Infatti, l’assunzione del patrocinio da parte dell’avvocato è il tramite necessario per la valorizzazione processuale degli atti e delle difese, senza il quale essi non potrebbero trovare ingresso in sede processuale. La suddetta circostanza incide tuttavia sul quantum del compenso, da determinare nel minimo tariffario in relazione a tutte le prestazioni documentate.

Questo il principio espressa dalla Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. Manna – Rel. Caponi, con l’ordinanza n. 14283 del 24 maggio 2023, con la quale è stato rigettato il ricorso presentato da un cliente sul presupposto che l’Avvocato non avesse personalmente redatto gli atti di causa affidandoli a soggetti terzi.

La Suprema Corte ha ritenuto che la predetta circostanza non avesse escluso il sorgere del rapporto professionale comunque instauratosi, essendo il patrocinio legale il tramite necessario per l’entrata nel processo degli scritti difensivi in qualunque modo redatti, salvo l’incidenza di tale elemento sul quantum del compenso.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

COMPENSI PROFESSIONALI: GLI INTERESSI DI MORA DECORRONO DALL’INVIO DELLA PARCELLA DELL’AVVOCATO

È SUFFICIENTE LA RICHIESTA STRAGIUDIZIALE DI ADEMPIMENTO AL CLIENTE

Sentenza | Cass. civ., Pres. Falaschi, Rel. Criscuolo | 09.08.2022 | n.24482

https://www.expartecreditoris.it/materia/compensi-professionali  

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/compensi-avvocati-gli-interessi-vanno-calcolati-dalla-data-dalla  messa-in-mora  

SE IL CREDITO SI RIDUCE IN CORSO DI CAUSA, DECORRONO DALLA DATA DEL PAGAMENTO PARZIALE

Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Orilia – Rel. Criscuolo | 26.05.2022 | n.17122

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/compensi-avvocati-gli-interessi-vanno-calcolati-dalla-data-dalla  messa-in-mora  

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