COMPENSI CTU: i quesiti non riconducibili ad una specifica voce del D.M. 30.05.2002 vanno liquidati a vocazione
Pubblicato il da Dott.ssa Claudia Simonetti
Testo massima
In tema di tariffe di periti e CTU i quesiti non riconducibili ad una specifica voce del D.M. 30 maggio 2002 devono essere liquidati a vacazione. Questo il principio espresso dal Tribunale di Velletri, nella persona del dott. Antonio Pasquale La Malfa, con il decreto motivato del 5 gennaio 2015 in materia di tariffe periti e CTU. Ai sensi dell’art. 29 D.M. 30 maggio 2002 “tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell’incarico espletato, della partecipazioni alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti”. Ebbene, il Tribunale ha ritenuto erroneo il calcolo dei compensi liquidati ad uno CTU in quanto nel caso di specie i quesiti posti erano “riconducibili essenzialmente a quattro mentre gli altri non assumevano autonomia ai fini della liquidazione costituendo solo corredo dei quesiti principali”. Rilevato che i primi tre quesiti non erano riconducibili ad una specifica voce del decreto ministeriale il Giudice ha ritenuto di dover procedere alla liquidazione a vacazione. In conclusione, in riforma dell’originario decreto di liquidazione dei compensi, il Presidente ha ricalcolato i compensi spettanti al consulente condannando, altresì, lo stesso al pagamento delle spese di lite.Testo del provvedimento