CMS: è la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista
Pubblicato il da Avv. Paola Serpe
La c.m.s. è la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma.
La commissione di massimo scoperto pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo “scoperto di conto corrente”, trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione del cliente risorse liquide.
Pertanto, l’autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall’art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca ed è quindi meritevole di tutela giuridica.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Simona Graziuso, con la sentenza n. 1659 del 20 novembre 2023, con la quale è stata esclusa la fondatezza della doglianza relativa all’illegittimità della previsione della commissione di massimo scoperto per difetto di causa.
Il Tribunale ha evidenziato che la commissione di massimo scoperto è frutto di specifica pattuizione, mediante una clausola che contiene l’indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo. Pertanto, l’autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall’art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che essa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca ed è quindi meritevole di tutela giuridica.
Pertanto, la clausola è da considerarsi legittima, con conseguente rigetto della domanda attorea.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DEVE ESSERE OGGETTO DI CALCOLO SEPARATO
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Grassi | 28.06.2021 | n.90
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: LEGITTIMA SE SUFFICIENTEMENTE DETERMINATA
LA CLAUSOLA DEVE INDICARE: PERCENTUALE DEL PRELIEVO, CONDIZIONI, PERIODICITÀ ADDEBITO E BASE DI CALCOLO
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi | 27.02.2018 | n.361
CMS: VALIDA SE PATTUITI TUTTI GLI ELEMENTI GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO A DETERMINARLA
LA CLAUSOLA DEVE PRECISARE PERCENTUALE, BASE DI CALCOLO, CRITERI E PERIODICITÀ DI ADDEBITO
Sentenza | Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati | 24.02.2016 | n.264